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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22450/2020 del 16/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile industriale (categoria D/1) nel comune di Erba: la società ricorrente contestava che nell'avviso di accertamento l'area di pertinenza fosse stata conteggiata due volte (duplicazione di 6.795 m2), con conseguente aumento della superficie complessiva accertata (18.895 m2 contro i 12.100 m2 dichiarati). Denunciava inoltre l'assenza di indicazione del metodo di stima utilizzato dall'Agenzia e richiamava che la rendita degli opifici è determinata con stima diretta tramite procedimento diretto o indiretto. In appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione senza affrontare compiutamente la questione della duplicazione; in cassazione furono proposti tre motivi (violazione di norme catastali/di valutazione; nullità per omessa pronuncia dell'art.112 c.p.c.; omessa/insufficiente motivazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione/falsa applicazione delle norme di valutazione e all'omessa/insufficiente motivazione (primo e terzo motivo), constatando che la CTR non aveva esaminato adeguatamente la contestata duplicazione della superficie e si era limitata ad affermare la correttezza dell'Ufficio senza motivare sul punto decisivo. Il secondo motivo (nullità per violazione dell'art.112 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile perché non riprodotto compiutamente nel ricorso per cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per riesaminare il profilo relativo al computo dell'area e per la regolamentazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • r.d.l. 13.4.1939 n. 652, art. 10

    Richiamata come normativa catastale di riferimento per la determinazione della rendita; la Corte considera che la violazione o falsa applicazione di norme catastali può giustificare la cassazione quando la decisione di merito non affronta i profili sostanziali contestati.

  • D.P.R. 1.12.1949 n. 1142, artt. 8-30

    Norme che disciplinano i criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e i metodi di stima (stima diretta mediante procedimento diretto o indiretto). La Corte sottolinea l'importanza che l'Ufficio e il giudice specifichino il metodo adottato e motivino il computo delle superfici.

  • codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4, 5

    Art.360 n.3 (violazione di legge) è stato invocato e ritenuto fondato per il primo motivo; n.5 (omessa/insufficiente motivazione) è stato ritenuto fondato per il terzo motivo; n.4 (nullità per violazione dell'art.112 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo non è stato adeguatamente riportato nel ricorso per cassazione.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia: la Corte ha richiamato il principio che la mancata pronuncia del giudice d'appello va dettagliatamente esposta nel ricorso di cassazione, pena l'inammissibilità della censura.

  • codice di procedura civile, art. 378

    Norma citata per il deposito di memoria da parte della ricorrente; la memoria integra il materiale processuale ma non ha mutato l'esito della valutazione di ammissibilità dei motivi.

  • giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 17049/15

    Richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione che censura la mancata pronuncia del giudice d'appello deve riportare compiutamente le censure; tale principio è stato applicato per dichiarare inammissibile il secondo motivo.

Massime di principio

  • Nelle vertenze catastali è determinante la corretta qualificazione e il computo delle superfici: l'amministrazione non deve conteggiare la stessa porzione di area due volte (es. sedime del fabbricato e area pertinenziale) e deve indicare chiaramente il metodo di stima adottato.
  • Il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare specificamente le censure della parte; una motivazione generica che non affronti il punto controverso decisivo può comportare la cassazione con rinvio.
  • In cassazione le doglianze per omessa pronuncia devono essere riprodotte integralmente nel ricorso; la mancata riproduzione dettagliata rende il motivo inammissibile.
  • Se la parte offre prova su elementi decisivi (per esempio la duplicazione di superfici) e il giudice non valuta adeguatamente tali elementi, la Corte di cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame.
  • La regolazione delle spese di lite può essere rimessa al giudice di rinvio quando la cassazione determina la necessità di un nuovo esame di merito.

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