Cassazione Civile, Sentenza n. 22450/2020 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile industriale (categoria D/1) nel comune di Erba: la società ricorrente contestava che nell'avviso di accertamento l'area di pertinenza fosse stata conteggiata due volte (duplicazione di 6.795 m2), con conseguente aumento della superficie complessiva accertata (18.895 m2 contro i 12.100 m2 dichiarati). Denunciava inoltre l'assenza di indicazione del metodo di stima utilizzato dall'Agenzia e richiamava che la rendita degli opifici è determinata con stima diretta tramite procedimento diretto o indiretto. In appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione senza affrontare compiutamente la questione della duplicazione; in cassazione furono proposti tre motivi (violazione di norme catastali/di valutazione; nullità per omessa pronuncia dell'art.112 c.p.c.; omessa/insufficiente motivazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione/falsa applicazione delle norme di valutazione e all'omessa/insufficiente motivazione (primo e terzo motivo), constatando che la CTR non aveva esaminato adeguatamente la contestata duplicazione della superficie e si era limitata ad affermare la correttezza dell'Ufficio senza motivare sul punto decisivo. Il secondo motivo (nullità per violazione dell'art.112 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile perché non riprodotto compiutamente nel ricorso per cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per riesaminare il profilo relativo al computo dell'area e per la regolamentazione delle spese di lite.
Norme richiamate
r.d.l. 13.4.1939 n. 652, art. 10
Richiamata come normativa catastale di riferimento per la determinazione della rendita; la Corte considera che la violazione o falsa applicazione di norme catastali può giustificare la cassazione quando la decisione di merito non affronta i profili sostanziali contestati.
D.P.R. 1.12.1949 n. 1142, artt. 8-30
Norme che disciplinano i criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e i metodi di stima (stima diretta mediante procedimento diretto o indiretto). La Corte sottolinea l'importanza che l'Ufficio e il giudice specifichino il metodo adottato e motivino il computo delle superfici.
codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4, 5
Art.360 n.3 (violazione di legge) è stato invocato e ritenuto fondato per il primo motivo; n.5 (omessa/insufficiente motivazione) è stato ritenuto fondato per il terzo motivo; n.4 (nullità per violazione dell'art.112 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo non è stato adeguatamente riportato nel ricorso per cassazione.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia: la Corte ha richiamato il principio che la mancata pronuncia del giudice d'appello va dettagliatamente esposta nel ricorso di cassazione, pena l'inammissibilità della censura.
codice di procedura civile, art. 378
Norma citata per il deposito di memoria da parte della ricorrente; la memoria integra il materiale processuale ma non ha mutato l'esito della valutazione di ammissibilità dei motivi.
giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 17049/15
Richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione che censura la mancata pronuncia del giudice d'appello deve riportare compiutamente le censure; tale principio è stato applicato per dichiarare inammissibile il secondo motivo.
Massime di principio
- Nelle vertenze catastali è determinante la corretta qualificazione e il computo delle superfici: l'amministrazione non deve conteggiare la stessa porzione di area due volte (es. sedime del fabbricato e area pertinenziale) e deve indicare chiaramente il metodo di stima adottato.
- Il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare specificamente le censure della parte; una motivazione generica che non affronti il punto controverso decisivo può comportare la cassazione con rinvio.
- In cassazione le doglianze per omessa pronuncia devono essere riprodotte integralmente nel ricorso; la mancata riproduzione dettagliata rende il motivo inammissibile.
- Se la parte offre prova su elementi decisivi (per esempio la duplicazione di superfici) e il giudice non valuta adeguatamente tali elementi, la Corte di cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame.
- La regolazione delle spese di lite può essere rimessa al giudice di rinvio quando la cassazione determina la necessità di un nuovo esame di merito.
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