Cassazione Civile, Ordinanza n. 20435/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento intimato a un dipendente all'esito di una procedura collettiva di mobilità avviata dalla società datrice di lavoro. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e il pagamento dell'indennizzo con regolarizzazione contributiva; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo della società. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle regole sulla competenza territoriale e delle norme sulla conclusione del contratto e sull'onere della prova, sostenendo che il giudice dell'opposizione non fosse vincolato dalla decisione resa nella fase sommaria e che il luogo di conclusione del contratto non fosse Napoli ma Milano; ha inoltre contestato la ricostruzione dei fatti relativa al luogo di svolgimento della prestazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina del licenziamento collettivo, lamentando l'erronea valutazione delle prove e la falsa applicazione dei criteri di scelta ex legge n. 223/1991, sostenendo che la fungibilità tra le mansioni non fosse stata provata dal lavoratore e che la comparazione fosse stata correttamente limitata a determinate aree e posizioni organizzative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base agli accertamenti di merito, il contratto si era perfezionato in Napoli mediante accettazione della proposta in un contesto di pattuizione tra assenti, sicché il foro adito era correttamente radicato. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le censure sul licenziamento collettivo, osservando che la Corte territoriale si era attenuta ai principi di legittimità in tema di comparazione tra lavoratori fungibili e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
co. 1 n. 2 e n. 3; co. 1 n. 5
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e distingue tra violazioni di legge e censura alla motivazione o alla valutazione del fatto, quest'ultima non consentita se non nei ristretti limiti previsti dalla norma.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con procedimento semplificato nei termini previsti dalla norma.
Richiamato ai fini della competenza territoriale del giudice del lavoro.
Richiamata per il rito dell'opposizione in materia di licenziamento e per il tema della rilevanza della statuizione sulla competenza resa nella fase sommaria.
Richiamato quale norma sull'interpretazione del contratto, in relazione alla qualificazione del luogo di conclusione del rapporto.
La Corte lo applica al perfezionamento del contratto tra assenti mediante accettazione della proposta.
Richiamato in connessione con la conoscenza dell'accettazione e con il perfezionamento del contratto tra assenti.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte esclude che vi sia stata una sua violazione nella valutazione dei fatti sulla fungibilità delle mansioni.
La censura è ritenuta inammissibile perché non riguarda l'utilizzo di prove non dedotte o l'omesso rispetto di prove legali, ma la mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
La Corte ribadisce che la violazione della norma è configurabile solo in casi specifici di uso improprio della prova legale, non per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
Richiamato per la disciplina della procedura di mobilità/ licenziamento collettivo.
Richiamato per i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la legittimità dei criteri di scelta richiede una comparazione effettiva tra i lavoratori professionalmente fungibili, considerando non solo le mansioni svolte in concreto al momento del recesso, ma l'intero bagaglio professionale, l'esperienza e la formazione acquisita.
- Se la ristrutturazione aziendale incide solo su una specifica unità o settore, la comparazione può essere limitata al personale di quel perimetro, ma il datore deve dimostrare l'assenza di fungibilità con altri dipendenti o l'esistenza di ragioni oggettive che impediscano un confronto più ampio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il controllo della Cassazione resta confinato alla coerenza giuridica e logico-formale della decisione di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Nel contratto concluso tra assenti, il perfezionamento avviene nel luogo e nel momento in cui l'accettazione giunge nella sfera di conoscibilità del proponente, salvo prova di una diversa conoscenza contestuale; tale criterio rileva anche ai fini della competenza territoriale nel processo del lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20318/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20342/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20352/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20370/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20383/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →