Cassazione Penale, Sentenza n. 24367/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato, in parte riformando il giudizio di primo grado, l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico (art.74 d.P.R. 309/1990) e aveva irrogato condanne per reati scopo (art.73 d.P.R. 309/1990). Le censure principali riguardano: insufficiente, contraddittoria o errata motivazione nella ricostruzione del vincolo associativo e dei singoli ruoli (organizzatore, partecipi addetti all'approvvigionamento e allo spaccio); travisamento delle intercettazioni e della prova; contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione "armata" (art.74, comma 4); richiesta di applicazione della fattispecie attenuata per associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità (art.74, comma 6) o delle attenuanti (art.114 cod.pen. e art.62-bis cod.pen.); e vizi formali di motivazione contestati sulla base degli artt. 192 e 606 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato la decisione impugnata della Corte d'appello di Catania. In sintesi: per ciascun ricorrente la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 DPR 309/1990) e i ruoli ricoperti; ha escluso rilievi di illogicità tali da consentire la riconsiderazione del compendio probatorio (vigilanza limitata della Cassazione sui fatti); ha condiviso l'esclusione dell'ipotesi di associazione di "lieve entità" alla luce del momento genetico e della capacità di approvvigionamento del gruppo (ricorrenti avevano viaggi frequenti e quantitativi significativi, c.a. 300 grammi per viaggio); ha ritenuto fondata la qualificazione dell'associazione come armata con riferimento alla disponibilità di armi e alla prevedibilità concreta da parte degli associati; ha rigettato le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti in maggiore misura o della minima partecipazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'attenuante di minima partecipazione è incompatibile con i reati associativi. Di conseguenza le condanne e le riduzioni già operate in sede di appello sono confermate.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che punisce le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; la Corte interpreta i suoi commi rilevando che l'aggravante "associazione armata" (comma 4) richiede la disponibilità di armi e che la colpevolezza rispetto a tale aggravante presuppone prevedibilità concreta della disponibilità stessa; il comma 6 (ipotesi di "lieve entità") va valutato sul momento genetico dell'accordo, con valutazione globale degli indici (secondo le Sezioni Unite Murolo).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Contiene le fattispecie di reato 'scopo' (detenzione, cessione a fini di spaccio). La Corte distingue i reati scopo di maggiore gravità (commi 1 e 4) dall'ipotesi di lieve entità (comma 5) e collega la qualificazione dell'associazione (art.74) alla natura dei reati-fine effettivamente perseguiti e alle potenzialità organizzative.
Prevede l'attenuante per 'minima partecipazione'; la Corte richiama giurisprudenza consolidata secondo cui tale attenuante non è compatibile con il reato associativo per il quale la partecipazione non può essere qualificata come 'minima'.
Principio generale sulle circostanze: ai fini dell'aggravante dell'associazione armata la Corte richiede un coefficiente psicologico (prevedibilità) circa la disponibilità di armi da parte degli associati.
Regola il concorso di persone nel reato: citato in relazione alle contestazioni sul concorso esterno e ai profili di partecipazione rispetto ai reati scopo.
Codice di procedura penale, art. 192
Criteri di valutazione della prova: i ricorrenti contestavano la valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente applicato i criteri di interpretazione delle fonti intercettate, specialmente nel rito abbreviato.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Elenca i motivi per cassazione; la Corte ha valutato molte censure come generiche o non specifiche, dichiarandole inammissibili ove mancasse confronto puntuale con la motivazione impugnata o fosse richiesta una rivalutazione dei fatti.
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Limiti alla motivazione dei ricorsi; richiamato in relazione all'obbligo di enunciazione concisa dei motivi in cassazione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 51063/2018 (Murolo)
Giurisprudenza richiamata per il criterio di valutazione globale degli indici ai fini della qualificazione della lieve entità (art.73 comma 5 e art.74 comma 6): il giudice deve valutare complessivamente peso, modalità, mezzi e pericolosità sociale, con possibile bilanciamento tra indici.
Massime di principio
- La partecipazione stabile all'approvvigionamento e la fornitura continuativa possono integrare "affectio societatis": un rapporto di fornitura reiterato e sistematico può superare il mero rapporto sinallagmatico e costituire partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
- L'aggravante dell'"associazione armata" richiede la disponibilità di armi e la prevedibilità concreta da parte degli associati; non è necessario che le armi siano utilizzate per gli scopi dell'associazione, ma gli imputati devono poter essere considerati consapevoli della loro disponibilità.
- Per qualificare un'associazione come "di lieve entità" (art.74, comma 6 d.P.R. 309/1990) occorre valutare il momento genetico dell'accordo: se il gruppo era strutturato per fare operazioni limitate e i quantitativi complessivi sono esigui, può valere l'attenuazione; ma approvvigionamenti ripetuti e quantitativi significativi fanno escludere tale ipotesi.
- L'attenuante per minima partecipazione (art.114 c.p.) è in genere incompatibile con il reato associativo, perché la partecipazione all'associazione presuppone un contributo non minimo all'attività criminale collettiva.
- In sede di Cassazione non è possibile richiedere una rivalutazione integrale del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti: il sindacato è limitato a vizi di diritto o a manifeste illogicità della motivazione che siano evidenti "ictu oculi".
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; motivi generici o che non affrontano le ragioni esplicitate dal giudice di merito sono dichiarati inammissibili.
- Nel giudizio con rito abbreviato le intercettazioni e le ammissioni possono costituire materiale probatorio pienamente utilizzabile e, se congruentemente interpretate dai giudici di merito, costituiscono valido fondamento per la ricostruzione dell'associazione e dei ruoli.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →