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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16258/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due coniugi avevano affidato nel 2007 e nel 2008, tramite un promotore finanziario operante per una banca, complessivamente euro 50.000 per sottoscrivere un prodotto di investimento denominato "Stock Option Mediolanum". Sostenevano di aver versato le somme al promotore mediante assegni intestati a terzi e di aver poi ottenuto solo una parziale restituzione del capitale, anche a seguito della denuncia penale nei confronti del promotore, che aveva definito con patteggiamento. Chiedevano quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al rimborso delle spese sostenute per costituirsi parte civile nel processo penale, invocando la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. per culpa in vigilando e la responsabilità solidale del preponente per i fatti del promotore ai sensi della normativa sull'intermediazione finanziaria. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto della domanda nei propri confronti perché la Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta degli investitori, esperti e consapevoli dell'anomalia delle operazioni e dei rendimenti promessi, avesse interrotto il nesso di occasionalità necessaria. Con il ricorso per cassazione i risparmiatori denunciavano violazione degli artt. 1227 c.c., 2049 c.c. e 31 TUF, sostenendo che la responsabilità della banca fosse oggettiva e che l'anomala condotta degli investitori non potesse elidere il nesso di occasionalità; con il secondo motivo censuravano la ritenuta mancata prova della loro buona fede, deducendo erronea ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e sostenendo che spettasse alla banca dimostrare la loro collusione o acquiescenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della Corte d'appello sulla condotta degli investitori, accertamento conforme al principio per cui la società preponente non risponde del danno causato dal promotore quando il comportamento del risparmiatore sia anomalo e connotato da collusione o consapevole acquiescenza idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria ex art. 31 TUF e art. 2049 c.c. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma si era limitata a constatare che i ricorrenti non avevano offerto elementi utili a superare l'accertamento della loro acquiescenza; la censura non colpiva pertanto la reale ratio decidendi. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 2049 c.c.

    responsabilità del preponente per fatto illecito del preposto, esclusa quando il nesso di occasionalità necessaria sia interrotto dalla condotta anomala del danneggiato

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per sostenere l'incidenza del comportamento del danneggiato, ma la Corte di cassazione conferma l'accertamento di merito sulla condotta degli investitori come causa di esclusione del nesso causale

  • art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998

    la responsabilità dell'intermediario per i promotori finanziari viene meno se il cliente tenga una condotta anomala, collusiva o di consapevole acquiescenza idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria

  • art. 2697 c.c.

    non vi è stata inversione dell'onere della prova, poiché la Corte territoriale ha compiuto un accertamento di fatto sulla acquiescenza dei risparmiatori

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 58 del 1998

    richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei promotori finanziari

Massime di principio

  • In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato dal promotore finanziario ai sensi dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c., salvo che il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala, collusiva o di consapevole acquiescenza tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e il danno.
  • La valutazione circa la sussistenza di elementi sintomatici di collusione o acquiescenza del risparmiatore è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito non pone un diverso onere probatorio a carico dell'attore, ma si limita a rilevare che le prove offerte non sono idonee a superare un accertamento fattuale già compiuto sulla condotta del danneggiato.
  • La responsabilità del preponente non è automaticamente esclusa dalla sola anomalia dell'operazione: occorre verificare in concreto se il comportamento dell'investitore sia stato tale da rivelare consapevolezza della violazione delle regole di affidamento e di corretta esecuzione delle operazioni finanziarie.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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