Cassazione Civile, Ordinanza n. 16258/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due coniugi avevano affidato nel 2007 e nel 2008, tramite un promotore finanziario operante per una banca, complessivamente euro 50.000 per sottoscrivere un prodotto di investimento denominato "Stock Option Mediolanum". Sostenevano di aver versato le somme al promotore mediante assegni intestati a terzi e di aver poi ottenuto solo una parziale restituzione del capitale, anche a seguito della denuncia penale nei confronti del promotore, che aveva definito con patteggiamento. Chiedevano quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al rimborso delle spese sostenute per costituirsi parte civile nel processo penale, invocando la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. per culpa in vigilando e la responsabilità solidale del preponente per i fatti del promotore ai sensi della normativa sull'intermediazione finanziaria. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto della domanda nei propri confronti perché la Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta degli investitori, esperti e consapevoli dell'anomalia delle operazioni e dei rendimenti promessi, avesse interrotto il nesso di occasionalità necessaria. Con il ricorso per cassazione i risparmiatori denunciavano violazione degli artt. 1227 c.c., 2049 c.c. e 31 TUF, sostenendo che la responsabilità della banca fosse oggettiva e che l'anomala condotta degli investitori non potesse elidere il nesso di occasionalità; con il secondo motivo censuravano la ritenuta mancata prova della loro buona fede, deducendo erronea ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e sostenendo che spettasse alla banca dimostrare la loro collusione o acquiescenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della Corte d'appello sulla condotta degli investitori, accertamento conforme al principio per cui la società preponente non risponde del danno causato dal promotore quando il comportamento del risparmiatore sia anomalo e connotato da collusione o consapevole acquiescenza idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria ex art. 31 TUF e art. 2049 c.c. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma si era limitata a constatare che i ricorrenti non avevano offerto elementi utili a superare l'accertamento della loro acquiescenza; la censura non colpiva pertanto la reale ratio decidendi. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado
responsabilità del preponente per fatto illecito del preposto, esclusa quando il nesso di occasionalità necessaria sia interrotto dalla condotta anomala del danneggiato
richiamato per sostenere l'incidenza del comportamento del danneggiato, ma la Corte di cassazione conferma l'accertamento di merito sulla condotta degli investitori come causa di esclusione del nesso causale
la responsabilità dell'intermediario per i promotori finanziari viene meno se il cliente tenga una condotta anomala, collusiva o di consapevole acquiescenza idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria
non vi è stata inversione dell'onere della prova, poiché la Corte territoriale ha compiuto un accertamento di fatto sulla acquiescenza dei risparmiatori
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
L. n. 58 del 1998
richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei promotori finanziari
Massime di principio
- In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato dal promotore finanziario ai sensi dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c., salvo che il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala, collusiva o di consapevole acquiescenza tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e il danno.
- La valutazione circa la sussistenza di elementi sintomatici di collusione o acquiescenza del risparmiatore è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito non pone un diverso onere probatorio a carico dell'attore, ma si limita a rilevare che le prove offerte non sono idonee a superare un accertamento fattuale già compiuto sulla condotta del danneggiato.
- La responsabilità del preponente non è automaticamente esclusa dalla sola anomalia dell'operazione: occorre verificare in concreto se il comportamento dell'investitore sia stato tale da rivelare consapevolezza della violazione delle regole di affidamento e di corretta esecuzione delle operazioni finanziarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16122/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16123/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16126/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16128/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16129/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16130/2024 del 11/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →