Cassazione Civile, Ordinanza n. 30027/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito vantato dall’agente della riscossione per conto del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il credito derivava dal pagamento eseguito da MCC in favore della banca finanziatrice dopo l’escussione della garanzia prestata su un mutuo concesso alla società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito, e il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo applicabile l’art. 61, comma 2, l. fall. e quindi pretendendo che l’adempimento fosse integralmente satisfattivo verso il creditore comune; poiché MCC aveva pagato solo il 50% del debito garantito, il pagamento era considerato insufficiente per l’ammissione al passivo. Nel ricorso per cassazione si deduceva la violazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. 123/1998, 1203 c.c., 61 e 62 l. fall. e 24, comma 33, l. 449/1997, sostenendo che il credito azionato non era un duplicato di quello della banca, ma un credito autonomo nato al momento dell’escussione della garanzia; si affermava inoltre che MCC non era coobbligato solidale del debitore fallito, ma gestore di una garanzia pubblica che opera in favore del finanziatore e determina surrogazione legale nei diritti di quest’ultimo. Il secondo motivo, assorbito, denunciava l’omessa considerazione del fatto che l’insinuazione al passivo dell’agente della riscossione non integrasse duplicazione del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato il decreto del Tribunale di Brescia con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione allo stato passivo attenendosi al principio per cui il Fondo di garanzia per le PMI non è coobbligato solidale del debitore fallito e la surrogazione legale del gestore del Fondo non è subordinata all’integrale soddisfazione del credito della banca nei confronti del fallito. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di norme di diritto come vizio di legittimità della decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il secondo motivo è stato formulato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è rimasto assorbito
disciplinano l’opposizione allo stato passivo
"il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia soddisfatto integralmente"
la Corte esclude la sua applicabilità al Fondo di garanzia, perché manca un rapporto di coobbligazione solidale con il debitore fallito
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
costituisce il fondamento della surrogazione legale del Fondo/gestore che paga il finanziatore
richiamati per escludere che MCC sia coobbligato solidale del debitore principale
art. 24, comma 33, l. 449/1997
richiamato quale base del privilegio invocato sul credito insinuato
art. 2, comma 100, l. 662/1996
definisce la finalità del Fondo, cioè assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito alle PMI
art. 2 DM 20 giugno 2005
descrive la garanzia diretta del Fondo, la sua misura percentuale e la surrogazione del Fondo dopo il pagamento
art. 9, comma 4, d.lgs. 123/1998
prevede la maggiorazione dovuta nelle restituzioni dell’intervento pubblico
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
attribuisce il privilegio ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati e dispone il recupero mediante iscrizione a ruolo
art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
richiamato quale modello procedurale poi sostituito dall’art. 17 d.lgs. 46/1999 per il recupero esattoriale
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato come disciplina sostitutiva della procedura esattoriale per il recupero
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia per le PMI, quando presta una garanzia diretta al finanziatore, non assume la posizione di coobbligato solidale della PMI debitrice, ma tutela il credito della banca con un intervento pubblicistico di sostegno.
- Quando il Fondo paga il finanziatore nei limiti della garanzia prestata, sorge in capo al gestore il diritto di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore soddisfatto, senza che sia necessario che il debitore principale sia integralmente liberato.
- L’art. 61, comma 2, l. fall. non si applica alla surrogazione del gestore del Fondo di garanzia, perché la disciplina del regresso tra coobbligati presuppone una coobbligazione solidale che, nel rapporto Fondo-banca-PMI, non ricorre.
- Ai fini dell’ammissione al passivo del credito del gestore del Fondo, non rileva che il finanziatore non sia stato soddisfatto per l’intero residuo debito del fallito; rileva invece che il Fondo abbia adempiuto integralmente la propria obbligazione di garanzia verso il finanziatore nei limiti percentuali assunti.
- Il privilegio previsto per i crediti nascenti dai finanziamenti agevolati si estende anche alla fase successiva di recupero del credito dopo l’escussione della garanzia, non solo alla fase genetica dell’erogazione dell’intervento pubblico.
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