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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13123/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni relativo all'anno d'imposta 2009, emesso a seguito di accertamento analitico-induttivo nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria operante nel trasporto merci su strada. La società si era estinta per cancellazione dal registro delle imprese mentre era ancora in corso il contraddittorio endoprocedimentale; l'atto fu quindi notificato ai soci, ritenuti responsabili pro quota. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, il difetto di legittimazione passiva per effetto dell'estinzione della società e l'illegittimità delle notifiche nei loro confronti; inoltre contestavano la ricostruzione dei maggiori ricavi e il metodo di calcolo adottato dall'Ufficio. In Cassazione deducevano tre motivi: (1) errata interpretazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. e omessa considerazione del difetto di legittimazione passiva; (2) violazione del giusto processo e del diritto di difesa, nonché errata interpretazione degli artt. 2491 e 2489 c.c., per la pretesa illegittimità della notifica dell'atto a soggetti non più legittimati; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla metodologia di calcolo dei maggiori ricavi, ritenuta dai ricorrenti troppo semplificata e non rappresentativa delle variabili del prezzo del trasporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha dato atto della comunicazione dei ricorrenti circa l'intervenuta definizione agevolata della lite e della rinuncia al ricorso; ha ritenuto che tale rinuncia, ancorché non notificata, fosse comunque giunta a conoscenza dell'Agenzia, determinando quantomeno la sopravvenuta carenza di interesse. In ogni caso, in sede di soccombenza virtuale, ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla legittimazione passiva, poiché la CTR aveva implicitamente deciso nel merito riconoscendo la fondatezza della pretesa fiscale. Ha affermato che, estinta la società, i soci subentrano nei debiti sociali e l'Ufficio può notificare l'atto ai soci, anche se il credito non sia stato definitivamente accertato in capo alla società prima dell'estinzione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla quantificazione dei maggiori ricavi, non sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e comporta il subentro ex lege dei soci nei debiti sociali, nei limiti di responsabilità previsti; l'Ufficio può agire nei loro confronti per i debiti tributari non definiti.

  • art. 2491 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'azione nei confronti degli ex soci, ma la Corte ne esclude la violazione alla luce della successione nei debiti sociali dopo l'estinzione della società.

  • art. 2489 c.c.

    Invocato dai ricorrenti nel secondo motivo; la Corte non ne accoglie la lettura proposta, ritenendo legittima la notifica ai soci in seguito all'estinzione della società.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima l'accertamento analitico-induttivo fondato, nel caso concreto, sulla carenza di documentazione contabile e sugli studi di settore.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso soddisfaceva il requisito di autosufficienza poiché indicava i passaggi della sentenza impugnata e allegava copia autentica della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; il motivo che mira a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro della censura sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • artt. 6, 7, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. n. 119 del 2018

    Richiamati per la verifica dell'eventuale definizione agevolata della lite e per il rinvio a nuovo ruolo in attesa di informazioni dall'Agenzia.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    Consente l'iscrizione a ruolo del tributo nei confronti della società estinta e dei soci pro quota, una volta definitivamente accertato il debito.

  • art. 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale base normativa dell'iscrizione a ruolo del credito tributario anche nei confronti dei soci.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    Non è necessario emettere un autonomo avviso di accertamento nei confronti dei soci per il diverso titolo di responsabilità civilistica e sussidiaria previsto dalla norma nel testo anteriore alla modifica del 2014.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel quadro del giudizio di legittimità e del rispetto dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Massime di principio

  • L'estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese determina il subentro ex lege dei soci nei debiti sociali, con la conseguenza che il Fisco può far valere il credito tributario anche nei loro confronti, nei limiti della responsabilità prevista, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento fondato su un titolo diverso.
  • La mancata pronuncia espressa su una questione di legittimazione passiva non integra omessa pronuncia quando la decisione di merito che accoglie la pretesa è logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione, poiché in tal caso la pronuncia è solo implicita.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Quando l'accertamento analitico-induttivo è fondato su una carenza documentale imputabile al contribuente e risulta sorretto da motivazione logica e coerente, la censura che mira a contestare nel merito la quantificazione dei maggiori ricavi è inammissibile in sede di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso, atto unilaterale recettizio, può produrre effetti sul processo anche se non formalmente notificata, ove risulti comunque portata a conoscenza della controparte; ai fini delle spese, la Corte può fare applicazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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