Sentenza del 24/06/2015 n. 13075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decadenza dal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. La società aveva fruito del credito per l’anno 2002, per euro 15.108, e aveva impugnato l’avviso di recupero; la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 286/05/09 depositata il 22 luglio 2009, aveva accolto il ricorso, riformando la decisione sfavorevole della CTP di Salerno. L’Agenzia ha proposto tre motivi: vizio di motivazione della sentenza; violazione dell’art. 62 della legge n. 289/2002, perché il termine perentorio del 28 febbraio 2003 per trasmettere il modello CVS non era stato rispettato; violazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR accolto la società sulla base di una domanda nuova. La Cassazione ha esaminato e accolto il secondo motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Cassazione ha stabilito che l’invio telematico del modello CVS entro il 28 febbraio 2003 era un onere del contribuente, a pena di decadenza dal credito, anche se l’investimento era stato realizzato e il beneficio già utilizzato. Il termine non era eludibile e la decadenza era coerente con la finalità di consentire la verifica degli investimenti e di definire entro un tempo certo l’onere finanziario. Accolto il secondo motivo dell’Agenzia e assorbiti il vizio di motivazione e la censura sulla domanda nuova, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contro l’avviso di recupero. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza d’appello.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cosiddetto "modello CVS") essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza
Il credito d’imposta per gli investimenti agevolati è soggetto all’obbligo di trasmettere il modello CVS nel termine stabilito dalla normativa successiva; l’omissione comporta la decadenza dal beneficio anche se il contribuente ha realizzato l’investimento o ha già utilizzato il credito.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lettere a) ed e)
La presentazione di tale modello, a prescindere dalla realizzazione degli investimenti e dalla fruizione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, costituisce non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all'accertamento delle condizioni necessarie all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione, cioè la legittima fruizione del credito. Il termine del 28.2.2003, inizialmente previsto dal D.L. n. 253 del 2002, poi non convertito, ma successivamente ripreso dalla L. n. 289 del 2002, non si riferiva alla mancata presentazione, ma costituiva un limite invalicabile rispetto al decreto del direttore dell'Agenzia per la necessaria trasmissione del modello CVS.
L’art. 62 impone la comunicazione CVS come condizione per la conferma definitiva del credito e fissa al 28 febbraio 2003 un termine perentorio. La decadenza risponde all’esigenza di permettere i controlli e di determinare entro un tempo certo l’esposizione finanziaria.
Il provvedimento richiama il decreto-legge, non convertito, solo per ricostruire l’origine del termine del 28 febbraio 2003, poi ripreso dalla legge n. 289/2002; non ne ricava una regola autonoma rispetto alla disciplina applicata.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1
L’Agenzia aveva dedotto che la CTR avesse accolto il ricorso sulla base di una domanda nuova, ma la Cassazione non ha deciso tale censura, dichiarandola assorbita dall’accoglimento del motivo relativo al termine per il modello CVS.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Le disposizioni sono richiamate quali parametri dei motivi di ricorso per cassazione: rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione. Il motivo ex n. 3 relativo all’art. 62 è stato accolto; gli altri sono rimasti assorbiti.
Codice di procedura civile, art. 384
Va, conseguentemente accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo della società
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Costituzione, art. 3
La stessa Ordinanza della Corte Costituzionale 24.3.2006 n. 124 ha dichiarato "manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine -da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè non oltre il 30 gennaio 2003) - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di "decadenza" dai contributi stessi."
Il richiamo alla pronuncia costituzionale conferma che la previsione della decadenza per mancato invio dei dati entro il termine non è irragionevole né sproporzionata: rientra nella discrezionalità legislativa in materia di agevolazioni fiscali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2
Questa Corte ha più volte affermato anche con riferimento al credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate che "la disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l'effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo"
Il termine minimo di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente non impedisce l’applicazione della disciplina sopravvenuta in materia di adempimenti e decadenza: la sua inosservanza determina una successione di leggi nel tempo e non comporta, di per sé, una lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale richiede una comunicazione informativa entro un termine espressamente previsto a pena di decadenza, la trasmissione costituisce un onere del beneficiario, non una formalità facoltativa: aver sostenuto l’investimento o aver già utilizzato il credito non sostituisce l’adempimento.
- Un termine decadenziale posto per consentire i controlli e definire l’esposizione finanziaria pubblica è, in linea generale, invalicabile; il suo mancato rispetto può comportare la perdita del beneficio anche se l’adempimento omesso è meramente informativo.
- La successione ravvicinata di norme con forza di legge non rende automaticamente inapplicabile un nuovo termine per gli adempimenti fiscali per il solo fatto che non sia stato rispettato il termine minimo previsto dallo Statuto del contribuente, se non è compromesso il diritto di difesa.
- In cassazione, quando una censura è decisiva per la soluzione della controversia, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti; se non servono ulteriori accertamenti di merito, la Corte può cassare la decisione impugnata e rigettare direttamente il ricorso originario.
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