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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08849/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di quattro inviti di pagamento riferiti agli anni d'imposta 2005 e 2007, con recupero di accise e IVA in relazione al furto di merci provenienti da altro Stato membro e custodite nei locali di temporanea custodia di un terminal container. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, ritenendo dovute le accise ma non l'IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso principale denunciando la violazione delle norme doganali e IVA, sostenendo che la merce, non essendo provata come unionale e trovandosi in custodia temporanea, era soggetta a IVA all'importazione e che il furto aveva determinato l'obbligazione doganale e tributaria. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo sulla non debenza dell'accisa per furto, assumendo che nella disciplina ratione temporis il furto non potesse essere escluso dall'abbuono se il soggetto passivo non era coinvolto nel reato e richiamando l'archiviazione penale; il secondo sulla illegittimità del secondo atto impositivo emesso dopo l'annullamento del precedente, per asserita violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e del principio di unicità dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione, affermando che la CTR non aveva verificato il regime cui erano assoggettate le merci al momento della sottrazione e la disciplina applicabile ai fini dell'IVA; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo infondato sia il motivo sull'abbuono dell'accisa sia quello sull'illegittimità del nuovo atto impositivo emesso in autotutela.

Norme richiamate

  • art. 203, par. 1, CDC

    La sottrazione al controllo doganale fa sorgere l'obbligazione doganale; il furto di merci vincolate a regime sospensivo integra sottrazione al controllo.

  • art. 36 TULD

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma che presume l'immissione in consumo della merce sottratta ai controlli doganali.

  • art. 67 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo principale dell'Agenzia come norma rilevante per l'IVA all'importazione.

  • art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo principale dell'Agenzia come norma rilevante per l'IVA all'importazione.

  • art. 313, comma 2, DAC

    Richiamato per sostenere la disciplina sulla posizione comunitaria/non comunitaria delle merci trasportate via mare.

  • artt. 314 e 315-318 DAC

    Richiamati per la prova della provenienza doganale tramite T2L e per il regime delle merci introdotte via mare.

  • art. 71, par. 2, Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per sostenere che, quando i beni sono in custodia temporanea, il fatto generatore dell'IVA e la sua esigibilità si verificano solo allo svincolo dal regime.

  • art. 39-sexies d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato per sostenere che, se è dovuta l'accisa, è dovuta anche l'IVA gravante sulle accise.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995

    La Corte interpreta la norma in modo conforme al diritto unionale: l'abbuono dell'accisa per perdita o distruzione richiede caso fortuito o forza maggiore e non si estende al furto; la previsione che equipara la colpa non grave al caso fortuito è disapplicata per contrasto con la direttiva.

  • art. 2 d.lgs. n. 504 del 1995

    L'accisa diviene esigibile all'immissione in consumo; lo svincolo irregolare da regime sospensivo integra immissione in consumo.

  • art. 6, par. 1, Direttiva 92/12/CEE

    L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo; lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo costituisce immissione in consumo.

  • art. 14, par. 1, Direttiva 92/12/CEE

    L'abbuono d'imposta per perdite in regime sospensivo è norma eccezionale, di stretta interpretazione, e non si applica al furto che comporta svincolo irregolare.

  • art. 7, par. 4, Direttiva 2008/118/CE

    Richiamato in via interpretativa per definire caso fortuito/forza maggiore e per escludere che la colpa non grave possa essere equiparata a tali nozioni.

  • art. 206 CDC

    Richiamato per chiarire che una merce è irrimediabilmente persa solo se inutilizzabile per chiunque; il furto non comporta di per sé perdita irrimediabile.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo incidentale per contestare la possibilità di emettere un nuovo atto impositivo; la Corte nega che osti all'autotutela sostitutiva nei limiti indicati.

  • art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994

    Richiamato dalle Sezioni Unite come base del potere di autotutela tributaria.

  • art. 10-quater l. n. 212 del 2000

    Richiamato come disciplina dell'autotutela tributaria applicabile dal 18 gennaio 2024.

  • art. 10-quinquies l. n. 212 del 2000

    Richiamato come disciplina dell'autotutela tributaria applicabile dal 18 gennaio 2024.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In materia di accise, il furto di merci sottoposte a custodia o a regime sospensivo non integra di regola una perdita rilevante ai fini dell'abbuono dell'imposta, ma costituisce svincolo irregolare dal regime sospensivo e rende esigibile il tributo.
  • L'abbuono dell'accisa previsto per perdita o distruzione dei prodotti è un'eccezione di stretta interpretazione: richiede una perdita o distruzione effettiva, riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, e non può essere esteso a fatti illeciti di terzi che lasciano la merce comunque idonea a rientrare nel circuito economico.
  • La nozione di caso fortuito o forza maggiore, nel sistema armonizzato delle accise, va intesa in senso oggettivo e restrittivo, come circostanza estranea, anormale e imprevedibile, non evitabile malgrado le precauzioni adottate; è incompatibile con una disciplina interna che equipari indiscriminatamente la colpa non grave a tali nozioni.
  • Ai fini dell'IVA nelle ipotesi di merci in custodia temporanea, è decisivo accertare il regime doganale in cui si trovavano i beni al momento della sottrazione: se la merce è in regime sospensivo e viene sottratta, occorre verificare se si sia verificato lo svincolo dal regime che rende esigibile l'imposta, non già limitarsi alla qualificazione del fatto come cessione o furto.
  • L'amministrazione finanziaria può, entro il termine di decadenza e prima del giudicato, annullare in autotutela un atto impositivo viziato e sostituirlo con uno nuovo anche per vizi sostanziali, non solo formali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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