Cassazione Civile, Ordinanza n. 19834/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno 2005, recuperando a tassazione ai fini Irpef maggior reddito, con imposte, sanzioni e interessi, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, che aveva percepito emolumenti da due sostituti d'imposta. La contribuente aveva sostenuto che le somme ricevute da uno dei soggetti eroganti erano state percepite per errore e quindi indebitamente, poiché ella, insegnante presso il Ministero della pubblica istruzione, aveva continuato a percepire tali emolumenti anche dopo l'immissione nei ruoli Inps; la CTR aveva accolto tale tesi ritenendo che somme indebitamente percepite non fossero reddito tassabile. In cassazione, l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 3 TUIR, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contribuente è tenuto a dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti anche se non vi è debito d'imposta e che gli emolumenti indebitamente percepiti conservano natura reddituale; aggiungeva che l'eventuale restituzione rileva solo nell'anno della restituzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendolo fondato alla luce del principio per cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche se non ne deriva un debito d'imposta, e che gli emolumenti indebitamente percepiti restano imponibili fino a quando non intervenga una restituzione rilevante nell'anno di riferimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito di imposta
L'obbligo dichiarativo riguarda tutti i redditi posseduti nell'anno, indipendentemente dalla loro regolarità o dalla sussistenza di un debito d'imposta.
Richiamato per sostenere la tassabilità dei redditi percepiti; la Corte lo considera nel quadro della disciplina generale della determinazione del reddito imponibile.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR
Le somme restituite al soggetto erogatore vanno indicate nella dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuta la restituzione, così da evitare duplicazioni d'imposta.
La Corte richiama la regola per cui i proventi, anche se di provenienza illecita, possono rientrare nelle categorie reddituali e, in via residuale, nei redditi diversi.
art. 14, comma 4, L. n. 537 del 1993
i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale
È espressione del principio generale di tassabilità dei redditi per il solo fatto della loro esistenza, a prescindere dalla provenienza lecita o illecita della fonte.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di censura per la dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È il parametro di censura per l'omesso esame di un fatto decisivo controverso.
Massime di principio
- Il contribuente è tenuto a dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche quando la loro percezione non determini un immediato debito d'imposta.
- Gli emolumenti indebitamente percepiti mantengono natura reddituale e non cessano di essere imponibili per il solo fatto della mancanza di un valido titolo di erogazione.
- La restituzione di somme già percepite può incidere fiscalmente solo nell'anno in cui essa avviene, mediante l'apposita deduzione prevista dalla legge, senza eliminare retroattivamente l'obbligo dichiarativo dell'anno di percezione.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza e giudizio, ed è emendabile quando emergano nuovi elementi di conoscenza o valutazione.
- Il principio di tassabilità dei proventi opera per il fatto stesso della loro esistenza, a prescindere dalla legittimità della fonte, salvo specifiche esclusioni normative.
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