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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26380/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente intimato è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata il 20 aprile 2009 da un soggetto residente in un'area interessata dall'evento sismico dell'ottobre 2002, che chiedeva la restituzione dell'eccedenza di imposta sui redditi versata per gli anni 2002-2005 in forza della sopravvenuta previsione agevolativa dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, che consentiva di definire la posizione fiscale con riduzione al 50% degli importi dovuti. La CTP aveva respinto la domanda ritenendola tardiva; la CTR, invece, aveva accolto il gravame del contribuente applicando il termine biennale di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dall'entrata in vigore della norma del 2006, e non il termine di cui all'art. 38, d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 21, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicazione della disciplina decadenziale invocata dall'Ufficio e che, comunque, il termine applicabile fosse quello biennale dalla data del presupposto della restituzione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che quando il diritto al rimborso nasce solo per effetto di una normativa sopravvenuta, si applica l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge che introduce il beneficio; nel caso concreto, tale data era il 1° gennaio 2007, sicché l'istanza del 20 aprile 2009 era tardiva.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Termine di 48 mesi per la domanda di rimborso applicabile solo ai versamenti non dovuti fin dall'origine.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disposizione residuale e di chiusura del sistema; si applica quando il diritto alla restituzione sorge in data successiva al pagamento e il termine biennale decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione, nella specie dall'entrata in vigore della norma agevolativa.

  • art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    "1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, ... e' consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 ... diminu-ito al 50 per cento ..."

    Ha introdotto un beneficio di definizione agevolata per i soggetti colpiti dall'evento sismico, dal quale è derivato anche il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consentita la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato quale istituto del ravvedimento operoso previsto dalla norma agevolativa.

Massime di principio

  • In tema di rimborso di imposte dirette, il termine di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 opera solo se il versamento era indebito sin dall'origine; se il diritto alla restituzione nasce per effetto di una disciplina sopravvenuta, si applica il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando una legge speciale di agevolazione fiscale riconosce ai contribuenti colpiti da eventi calamitosi la possibilità di definire la propria posizione o di ottenere il rimborso di eccedenze già versate, occorre distinguere tra il termine per gli adempimenti di definizione agevolata e il termine per proporre l'istanza di rimborso, che decorre dall'entrata in vigore della norma attributiva del beneficio.
  • Se, all'esito del giudizio di legittimità, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, respingendo la domanda originaria del contribuente.
  • Il termine decadenziale per il rimborso deve essere calcolato in modo coerente con il momento in cui sorge il presupposto restitutorio, non con la sola data del pagamento originario, quando l'indebito derivi da jus superveniens.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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