Cassazione Civile, Ordinanza n. 10471/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la corte tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ritenendo non cumulabili la sospensione del termine per l'istanza di accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini. Aveva poi dichiarato improcedibile anche l'appello della contribuente. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992, 6 d.lgs. 218/1997, L. 742/1969 e della norma interpretativa di cui all'art. 7-quater, comma 18, d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016, sostenendo la cumulabilità delle due sospensioni e quindi la tempestività del ricorso; con il secondo ha lamentato nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., oltre a dedurre una pretesa ultrapetizione per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio la tardività nonostante l'ufficio non l'avesse specificamente eccepita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha escluso il vizio di motivazione apparente e ha affermato che la tardività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio; tuttavia ha applicato il principio di cumulabilità tra la sospensione di 90 giorni per l'accertamento con adesione e la sospensione feriale, norma processuale applicabile ai giudizi pendenti. Ricostruendo i termini, ha concluso che il ricorso introduttivo era stato notificato tempestivamente il 20 novembre 2008. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
fissa un termine di decadenza di 60 giorni per proporre ricorso al giudice tributario; il rispetto del termine è condizione dell'azione ed è rilevabile d'ufficio la sua inosservanza.
art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
la sospensione di 90 giorni per l'istanza di accertamento con adesione incide sul termine di impugnazione dell'atto impositivo.
periodo feriale di 46 giorni nel regime ratione temporis
la sospensione feriale si applica ai termini processuali; nel caso esaminato si cumula con la sospensione per accertamento con adesione.
art. 7-quater, comma 18, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
ha natura processuale e si applica ai procedimenti in corso; stabilisce la cumulabilità tra sospensione per accertamento con adesione e sospensione feriale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il paradigma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il paradigma del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, qui invocato per asserita motivazione apparente/contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che nel caso vi fosse motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che il requisito fosse rispettato.
consente la riunione di impugnazioni separate avverso la stessa sentenza.
consente di correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
l'accoglimento dell'impugnazione principale travolge le statuizioni dipendenti, come l'improcedibilità dell'appello consequenziale.
se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine di 60 giorni per impugnare l'atto impositivo è perentorio, costituisce condizione dell'azione e la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio; tuttavia incombe sul contribuente l'onere di provare la tempestività del ricorso, anche dimostrando gli eventi sospensivi rilevanti.
- La sospensione dei termini per l'istanza di accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini processuali sono cumulabili; la disciplina introdotta dall'art. 7-quater, comma 18, d.l. 193/2016 ha natura processuale e si applica ai procedimenti pendenti.
- Ai fini del computo del termine di impugnazione occorre sommare il periodo residuo dopo la prima sospensione, applicare anche la sospensione feriale quando ricorrente, e poi riprendere il decorso del termine residuo; la notifica del ricorso si considera tempestiva se effettuata entro il termine così determinato.
- Il giudice di appello può rilevare d'ufficio la tardività del ricorso introduttivo anche se la parte vittoriosa in primo grado non abbia formulato uno specifico motivo sul punto; se però il computo dei termini è errato, la declaratoria di inammissibilità deve essere cassata.
- La censura di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, la ragione decisoria; l'eventuale errore di diritto nella soluzione adottata non coincide di per sé con una nullità della motivazione.
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