Cassazione Civile, Ordinanza n. 00150/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito del collaudo di una procedura DOCFA presentata dalla proprietaria per modifiche apportate all'immobile in conseguenza del c.d. Piano casa, ha rettificato la rendita catastale proposta (da euro 35.020,00 a euro 52.900,00) per un'unità immobiliare censita in categoria speciale e destinata a struttura sanitaria. La società ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, che la decisione di primo grado fosse nulla per apparenza della motivazione e per violazione dell'art. 112 c.p.c.; che in appello non fosse stata considerata la mancata contestazione dell'Ufficio circa la mancanza degli elementi e dei valori di confronto posti a base dell'accertamento; che la stima fosse stata effettuata in violazione dell'art. 28 d.P.R. n. 1142/1949, perché non ancorata a un confronto con immobili analoghi; e che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio sulla maggiore pretesa fiscale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibili i primi due motivi, perché diretti contro vizi della sentenza di primo grado e non della sentenza di appello, che si sostituisce integralmente alla precedente. Respinge il terzo motivo, escludendo che nel processo tributario l'Amministrazione abbia un ulteriore obbligo di contestazione rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo, sicché non poteva ritenersi non contestata la legittimità dell'avviso per asserita mancanza di elementi comparativi. Respinge il quarto motivo, ritenendo legittima e congruamente motivata la stima diretta operata per immobile di categoria speciale, effettuata sulla base della consistenza lorda desunta dalla planimetria, della destinazione dei locali, dei prezzi di comune commercio e del saggio di fruttuosità. Dichiara inammissibile il quinto motivo, perché la censura sull'art. 2697 c.c. mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e la congruità della stima, profili non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. La società ricorrente è inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
richiamato quale norma sulla motivazione
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il processo tributario e il rinvio alle norme del processo civile
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria
artt. 49 e 61, d.lgs. n. 546/1992
richiamati nel contesto delle impugnazioni e del rito tributario
richiamato per la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in tema di valutazione delle prove e non contestazione
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato come parametro della stima diretta per il classamento degli immobili
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939
indicato come base normativa della stima diretta per gli immobili a destinazione speciale o particolare
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per affermare che le tariffe non si determinano per le unità immobiliari speciali, ma la rendita si accerta con stima diretta
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuta erroneamente l'esito della prova
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello, sono censurabili soltanto i vizi propri della decisione di secondo grado, poiché essa assorbe e sostituisce integralmente quella di primo grado, anche se confermativa.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione non comporta, per l'Amministrazione finanziaria, un obbligo di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo; la mancata replica dell'Ufficio non trasforma in incontestato il fatto che il contribuente deduca come viziato l'avviso.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare il classamento avviene mediante stima diretta, che può essere basata su parametri tecnici ed economici idonei a determinare il più probabile valore di mercato riferito all'epoca censuaria, senza necessità di richiamare necessariamente comparazioni con immobili analoghi se la stima è puntuale e coerente.
- Quando l'attribuzione della rendita catastale segue la procedura DOCFA e l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta mediante l'indicazione dei dati oggettivi e della classe/rendita attribuita; è richiesta una motivazione più analitica solo se l'Ufficio contesta o modifica gli elementi fattuali dichiarati.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la congruità dell'apprezzamento del fatto, profili che attengono al merito e non al riparto astratto dell'onere probatorio.
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