Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00146/2025 del 06/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione, davanti al giudice tributario, di una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione chiedeva il pagamento di euro 30.236,67 in relazione a un avviso di rettifica dell’Agenzia delle Entrate concernente maggiori oneri per imposta di successione, INVIM e imposte ipo-catastali asseritamente dovute dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale della contribuente. Proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di aver aderito a una definizione agevolata della lite e di non avere più interesse alla prosecuzione del processo, chiedendo l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta valida perché atto unilaterale non recettizio corredato da specifica procura; ha applicato la nuova formulazione dell’art. 390, comma 3, c.p.c., che non richiede la notificazione della rinuncia alle parti costituite. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese del grado, valorizzando la definizione agevolata della lite, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non nell’ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    nuova formulazione ... non prevede la notifica della rinuncia alle parti costituite

    la rinuncia al ricorso per cassazione, se munita di specifica procura, è atto unilaterale non accettizio e produce effetti senza necessità di accettazione o notificazione alle parti costituite, secondo la disciplina sopravvenuta.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)

    ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 390, comma 3, c.p.c.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato come coordinamento della disciplina transitoria/applicativa, come modificato dalla l. n. 197 del 2022.

  • l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)

    richiamata in relazione alla disciplina applicabile alla rinuncia e alla definizione agevolata della lite.

  • L. 197/2022, art. 1, commi 222-230

    richiamata dalla ricorrente per rappresentare l’adesione alla rottamazione della cartella e la sopravvenuta mancanza di interesse al giudizio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con procura speciale, è un atto unilaterale non recettizio e non richiede l’accettazione della controparte per produrre l’estinzione del giudizio.
  • Dopo la riforma dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso per cassazione non deve essere notificata alle parti costituite quando la disciplina applicabile esclude tale adempimento.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta la compensazione delle spese se il contesto fattuale lo giustifica, come nel caso di definizione agevolata della lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è misura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non opera nell’ipotesi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.