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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00147/2025 del 06/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di una società contribuente, della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. In appello era stato ritenuto legittimo l'atto di intimazione di pagamento relativo all'ICI per l'anno 2011, sul presupposto che fosse stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento e quindi senza maturazione di decadenza del potere impositivo. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma successivamente ha depositato un atto con cui ha comunicato che la medesima sentenza era stata oggetto di revocazione davanti al giudice tributario regionale, conclusasi con accoglimento del ricorso per revocazione e con decisione rescissoria favorevole alla contribuente, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le controparti sono rimaste intimate e non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la sentenza impugnata era stata revocata dal giudice di merito con successiva pronuncia passata nel processo in revocazione, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese per mancanza di attività difensiva delle controparti e ha negato il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale effetto sanzionatorio presuppone l'inammissibilità originaria del gravame e non quella determinata da eventi sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e ad impugnare deve permanere sino al momento della decisione; se viene meno per sopravvenienze, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Il raddoppio del contributo unificato si applica alle ipotesi di inammissibilità originaria del gravame e non a quelle derivanti da eventi sopravvenuti che fanno cessare la materia del contendere.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; in difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • La revocazione della sentenza impugnata in cassazione da parte dello stesso giudice di merito determina, di regola, cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di legittimità.
  • La mera astratta possibilità di impugnare in cassazione la sentenza resa nel giudizio di revocazione non elide l'attuale carenza di interesse rispetto al ricorso già proposto contro la decisione revocata.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura collegata all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non può essere applicato quando la definizione in rito dipenda da un evento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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