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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00144/2025 del 06/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di intimazione con cui il consorzio chiedeva alla società il pagamento di euro 9.769,00 a titolo di contributi di bonifica per l'anno 2016, relativi a terreni agricoli posseduti dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello della società avverso la decisione di primo grado. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver transatto la lite e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; il consorzio ha aderito alla rinuncia sottoscrivendo l'atto.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell'adesione dell'intimato e dell'intervenuta transazione tra le parti, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, quando sussistono i presupposti e vi è adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e può regolare le spese secondo quanto richiesto e concordato dalle parti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore contributo unificato non si applica fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accompagnata dall'adesione della parte intimata, comporta l'estinzione del giudizio.
  • L'intervenuta transazione tra le parti e la conseguente cessazione dell'interesse alla decisione rendono coerente la declaratoria di estinzione del processo.
  • La disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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