Cassazione Civile, Ordinanza n. 00145/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento e un diniego di rimborso relativi all'IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013. L'istituto bancario aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto solo parzialmente l'appello del Comune avverso la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la banca proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma successivamente comunicava di avere transatto la lite con accordo di conciliazione stragiudiziale, dichiarando di non avere più interesse alla decisione e formulando rinuncia al ricorso; il Comune aderiva alla rinuncia sottoscrivendo l'atto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo un accordo conciliativo stragiudiziale tra le parti, e dell'adesione del Comune alla rinuncia. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando sussistono i relativi presupposti, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e regola le spese secondo quanto richiesto o ritenuto equo, qui con compensazione per l'accordo intervenuto tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la norma ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, quindi non è estensibile analogicamente alla rinuncia con estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte quando richiesto, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di un accordo conciliativo stragiudiziale che fa venir meno l'interesse alla decisione, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e compensare le spese di lite.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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