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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00143/2025 del 06/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso con cui il Comune aveva accertato, per l'anno d'imposta 2004, l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'ICI in relazione ad alcuni fabbricati del contribuente. La pronuncia di merito aveva respinto l'impugnazione proposta dal contribuente. In cassazione il contribuente aveva proposto tre motivi di ricorso contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado; tuttavia, prima della decisione, le parti hanno comunicato di aver definito transattivamente la lite con atto sottoscritto il 5 novembre 2024. Il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso, con adesione del Comune, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, adesionata dal Comune resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione dell'accordo amichevole intervenuto tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, ove ricorrano i relativi presupposti e vi sia adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Il giudice di legittimità dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e può regolare le spese in base alla vicenda processuale, qui compensate per l'accordo raggiunto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La misura dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta validamente e con adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In presenza di definizione transattiva della lite e richiesta concorde delle parti, il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica soltanto nei casi espressamente previsti dalla norma e non è estensibile analogicamente a ipotesi diverse, come l'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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