Cassazione Civile, Sentenza n. 8082/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva istituito il trust autodichiarato “Kilometro Lanciato”, nominando se stesso trustee e conferendovi beni immobili. Per il Fondo A erano indicati come beneficiari i disponenti, se in vita, e, in caso di morte, i discendenti; per il Fondo E3 erano indicati il disponente e altri familiari, oppure i loro eredi. L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta sulle donazioni con aliquota dell’8% sul valore dei beni, considerando imponibile la costituzione del vincolo di destinazione e il conferimento nel trust. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo che la segregazione patrimoniale comportasse un trasferimento di diritti immobiliari. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 72/15/2012 depositata il 4 luglio 2012, aveva accolto l’appello, escludendo l’arricchimento attuale e collocando il momento impositivo nell’eventuale trasferimento finale ai beneficiari. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-49, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 e dell’art. 1 della Tariffa allegata: sosteneva che la costituzione del vincolo di destinazione fosse autonomamente imponibile e che il conferimento nel trust integrasse un trasferimento tassabile. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese disposta dalla CTR per difetto dei gravi ed eccezionali motivi richiesti dall’art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia quello incidentale del contribuente. Ha escluso che la costituzione del vincolo di destinazione costituisca, da sola, un autonomo presupposto d’imposta: per l’imposizione proporzionale occorre un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, che non si verifica con l’atto istitutivo o con la dotazione del trust quando questi hanno funzione strumentale e segregante. Nel trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, tale conclusione è ancor più evidente; l’imposizione proporzionale può riguardare l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, quando il trust si compie. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese di merito: al momento della decisione impugnata la materia era interessata da incertezze e oscillazioni giurisprudenziali, circostanza idonea a giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto; l’obbligo non si applica all’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 47
la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione
La disposizione non istituisce un’imposta autonoma sulla mera costituzione del vincolo di destinazione; l’imposta sulle successioni e donazioni presuppone un effettivo trasferimento di ricchezza.
per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale
L’imposta di donazione richiede liberalità e arricchimento concreto derivante da un trasferimento effettivo e stabile; gli atti meramente strumentali alla segregazione del patrimonio non realizzano tale presupposto.
art. 53 Cost.
la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza”
L’imposizione deve essere collegata a un indice effettivo di ricchezza; la mera apposizione del vincolo, non comportando di per sé un incremento patrimoniale, non giustifica l’imposta proporzionale.
In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise
La novità della questione può integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese se, valutata al momento rilevante, è collegata alle ragioni dell’agire o del resistere e riguarda una questione effettivamente decisa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La costituzione di un vincolo di destinazione, considerata isolatamente, non è un autonomo presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni: l’imposizione proporzionale richiede un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento stabile del beneficiario.
- Nel trust, l’atto istitutivo e l’atto di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutrali ai fini dell’imposta proporzionale quando producono soltanto segregazione e destinazione strumentale dei beni, senza attribuzione definitiva al trustee. Il trasferimento imponibile si realizza, in linea di principio, con l’eventuale attribuzione finale al beneficiario.
- Nel trust autodichiarato, la coincidenza tra disponente e trustee e l’assenza di trasferimento patrimoniale intersoggettivo escludono, a maggior ragione, che l’istituzione del vincolo o la sua dotazione integrino un arricchimento imponibile.
- La designazione del beneficiario nell’atto istitutivo non determina da sola un trasferimento immediato e definitivo, né giustifica di per sé l’applicazione anticipata dell’imposta proporzionale.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dall’evoluzione non univoca della giurisprudenza, purché le ragioni addotte siano riferite a questioni effettivamente decise e valutate con riguardo al momento in cui la lite è stata introdotta o sono state sostenute le spese.
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