Cassazione Civile, Sentenza n. 8121/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Nel 2008 un produttore di tabacco convenne l’ente successore dell’AIMA davanti al Tribunale di Roma, chiedendo il risarcimento del pregiudizio conseguente alla comunicazione tardiva, per l’annata 1994, delle quote di produzione ammesse al contributo comunitario. Il termine, inizialmente fissato al 1° marzo 1994 dal Regolamento CE n. 3477/92 e prorogato al 31 marzo 1994 dal Regolamento CE n. 648/93, sarebbe stato rispettato dall’amministrazione solo con comunicazioni dei mesi di giugno-luglio, quando la produzione era già stata avviata. Il raccolto risultò in parte eccedente la quota ammessa al contributo. L’attore quantificò il danno nel premio non percepito per la produzione eccedentaria, pari a Euro 2,18 al kg. Il Tribunale, con sentenza del 30 marzo 2011, qualificò come contrattuale la responsabilità, respinse perciò l’eccezione di prescrizione e accolse la domanda, commisurando il risarcimento al premio relativo al prodotto conferito ma non ammesso al beneficio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2635/2017, depositata il 21 aprile 2017, accolse l’appello dell’ente e rigettò la domanda: il premio non era dovuto sulla produzione eccedentaria e non risultavano allegati e provati né eventuali costi di coltivazione superiori al prezzo ricavato dalla vendita dell’eccedenza, né la perdita derivante dal mancato impiego delle risorse in colture più redditizie. In cassazione il produttore articolò cinque motivi: (1) violazione dell’art. 331 c.p.c., per mancata partecipazione all’appello del Ministero delle politiche agricole, convenuto in primo grado quale coobbligato solidale; (2) violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’assenza di prova del danno fosse stata eccepita per la prima volta in appello; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame, assumendo che la convenuta non avesse contestato in primo grado l’esistenza del danno; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, 1223 e 2056 c.c., sostenendo che il danno potesse essere parametrato al premio non percepito per la produzione eccedentaria; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1226 c.c., assumendo che la difficoltà di provare analiticamente i costi imponesse una liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: la posizione del Ministero, convenuto in primo grado come preteso coobbligato solidale, non determinava litisconsorzio necessario o inscindibilità delle cause; si applicava l’art. 332 c.p.c. e, una volta decorso il termine per impugnare la sentenza, l’omessa notificazione dell’appello al Ministero non produceva più conseguenze. Il secondo motivo è inammissibile per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti; è comunque infondato perché la contestazione dell’esistenza del danno è mera difesa, non eccezione soggetta al divieto dell’art. 345, comma 2, c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile: non è stato indicato un fatto storico omesso e non sono stati specificati il contenuto e la collocazione degli atti dai quali si sarebbe dovuta desumere la mancata contestazione; inoltre, contestare la quantificazione non equivale ad ammettere l’esistenza concreta del danno o un determinato ammontare. Il quarto motivo è inammissibile e infondato: il premio sulla produzione eccedentaria non era dovuto e non costituiva quindi una misura del danno. Il pregiudizio eventualmente risarcibile per la comunicazione tardiva poteva consistere nell’interesse negativo, ossia nei costi evitabili contenendo la produzione entro la quota ammessa oppure nel lucro cessante per la mancata destinazione delle risorse ad altre colture; tali pregiudizi, però, non erano stati allegati e provati. Il quinto motivo è inammissibile e infondato: la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza di un danno risarcibile e non può supplire alla sua mancata dimostrazione; la Corte d’appello aveva rilevato che mancavano elementi per accertare il danno, non soltanto per determinarne l’ammontare. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché l’intimata non si è difesa. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Il Ministero per le Politiche agricole e forestali era stato convenuto in primo grado quale (preteso) obbligato in solido; non risulta nemmeno dedotto che l’Agea avesse a propria volta proposto domanda di rivalsa o di accertamento di concorrente responsabilità; non ricorre pertanto alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario o di inscindibilità di cause, risultando pertanto del tutto infondatamente evocato l’art. 331 c.p.c..
La chiamata in primo grado di un soggetto quale preteso coobbligato solidale, senza domanda di rivalsa o di accertamento di responsabilità concorrente proposta dal convenuto appellante, non rende inscindibili le cause e non determina litisconsorzio necessario ai fini dell’art. 331 c.p.c.
La fattispecie andava piuttosto ricondotta alla previsione di cui all’art. 332 c.p.c., il quale richiede, in caso di cause scindibili, (solo) che la il giudice ordini la notificazione della impugnazione alla parte in situazione di litisconsorzio facoltativo e che, in caso di mancata ottemperanza all’ordine, il processo rimanga sospeso fino a che non siano decorsi i termini di cui all’art. 325 e art. 327, comma 1. Ne discende che una volta decorso il termine per la impugnazione della sentenza di prime cure da parte del soggetto pretermesso (MIPAF), l’errore della Corte d’appello – che ha omesso di disporre la notifica dell’impugnazione nei confronti del MIPAF – non è più sanzionabile, in quanto l’unico effetto previsto dall’art. 332 c.p.c. (quello appunto della sospensione del giudizio “fino alla scadenza del termine di decadenza per la impugnazione”) si è ormai esaurito.
Nelle cause scindibili, la mancata notificazione dell’impugnazione al litisconsorte facoltativo comporta la sospensione del processo sino alla scadenza dei termini per impugnare; decorso quel termine, l’omissione non è più sanzionabile.
La contestazione circa la sussistenza del danno (ovvero la deduzione della sua mancata prova) costituisce mera difesa, in quanto volta a negare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento, e non eccezione (la quale come noto consiste nella allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo idoneo a paralizzare la domanda), tantomeno eccezione in senso stretto. Non si applica dunque il divieto posto dall’art. 345 c.p.c., comma 2, che riguarda le sole eccezioni in senso stretto (il divieto essendo dalla norma riferito testualmente alle “nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio”).
La contestazione dell’esistenza o della prova del danno nega un fatto costitutivo della domanda risarcitoria e costituisce mera difesa, non nuova eccezione; può quindi essere proposta in appello senza incorrere nel divieto dell’art. 345, comma 2, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel caso di specie il ricorrente omette invero di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione di controparte in primo grado, o quantomeno di fornirne compiuta ed esaustiva sintesi, attraverso la quale potere con immediatezza verificare la veridicità dell’assunto secondo cui questa non contenesse già una specifica contestazione sul punto (il contrario per vero potendosi desumere da quanto invece dedotto da Agea nel proprio controricorso).
Un motivo fondato sul contenuto di un atto processuale deve indicarne specificamente il contenuto, mediante trascrizione o sintesi compiuta, così da consentire alla Corte di verificare la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Omette, peraltro, il ricorrente di localizzare l’atto nel fascicolo processuale, essendo invece come noto necessario che si provveda anche alla individuazione dell’atto con la precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità.
La parte che fonda il ricorso su atti o documenti processuali deve individuarli e precisarne la collocazione nel fascicolo, oltre a rispettare gli oneri di produzione o acquisizione previsti per il giudizio di cassazione.
La violazione del principio di non contestazione non è dedotta, infatti, nel modo in cui la giurisprudenza di questa Corte dice che deve essere dedotto e cioè attraverso la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi che evidenzi in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v. Cass. 22/05/2017, n. 12840).
La violazione del principio di non contestazione va denunciata indicando puntualmente il contenuto degli atti difensivi dai quali risulterebbe la genericità o l’assenza di contestazione. La mancata contestazione della quantificazione non implica, da sola, ammissione dell’esistenza concreta del danno. La norma non consente inoltre di trasformare in fatto notorio conoscenze tecniche o valutative che richiedono cognizioni particolari.
Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso (la quale si risolve infatti nella proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando il giudice applica un regime di valutazione della prova diverso da quello previsto dalla legge, non quando la parte propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Solo a tali ipotetici pregiudizi avrebbe pertanto potuto essere commisurato il danno risarcibile, ove tuttavia della loro esistenza ed entità fosse stata offerta conferente e adeguata prova da parte dell’attore gravato, ex art. 2697 c.c., del relativo onere.
Chi domanda il risarcimento per il ritardo nella comunicazione delle quote deve provare l’esistenza e l’entità dei pregiudizi concretamente riconducibili alla mancata tempestiva pianificazione della produzione.
Il nesso causale tra l’illecito (contrattuale) addebitato alla convenuta e il danno va, in tale contesto, verificato secondo un giudizio controfattuale, occorrendo dunque chiedersi: che vantaggio avrebbe ricavato l’avente diritto e/o che pregiudizi avrebbe potuto egli evitare, ove avesse avuto tempestiva comunicazione delle quote di produzione ammesse al contributo.
Il danno conseguente alla comunicazione tardiva va individuato mediante il confronto controfattuale con la situazione che si sarebbe verificata in caso di informazione tempestiva; sono risarcibili i pregiudizi causalmente collegati, non il premio che non spettava sulla produzione eccedentaria.
Il danno discendente dal ritardo di detta comunicazione può dunque essere commisurato (solo) all'“interesse negativo”, all’interesse, cioè, a calibrare la produzione in funzione della (sola) quota ammessa al premio comunitario, e ad evitare dunque una iperproduzione non avente diritto a premio (nel caso di eccedenza del raccolto rispetto alla quota assentita) ed eventualmente a destinare le risorse ad altra coltivazione.
Nella responsabilità per il ritardo nella comunicazione della quota, il risarcimento può riguardare l’interesse negativo: i costi evitabili contenendo la produzione entro la quota ammessa e l’eventuale lucro cessante da diversa allocazione delle risorse, purché tali pregiudizi siano provati.
Secondo pacifico insegnamento, infatti, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Tale potere non può pertanto supplire alla mancata prova dell’esistenza stessa del danno.
La liquidazione equitativa è ammessa solo dopo che sia stata provata l’esistenza di un danno risarcibile e quando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare; non può colmare la mancanza di prova del danno stesso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La contestazione della sussistenza o della prova del danno nega un fatto costitutivo della domanda risarcitoria e costituisce mera difesa, non eccezione in senso stretto; non è quindi soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello.
- La mancata contestazione della quantificazione prospettata dall’attore non comporta, di per sé, ammissione dell’esistenza concreta del danno né del suo ammontare; chi invoca il principio di non contestazione deve indicare puntualmente gli atti difensivi dai quali risulti l’assenza o la genericità della contestazione.
- Quando il danno è imputato al ritardo nella comunicazione di quote produttive ammesse a contributo, il risarcimento non può essere parametrato al contributo non spettante per la produzione eccedentaria. Può invece riguardare l’interesse negativo, ossia i costi che sarebbero stati evitati adeguando la produzione alla quota ammessa e l’eventuale lucro cessante da diversa allocazione delle risorse, previa prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio e del nesso causale.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che l’esistenza di un danno risarcibile sia già provata e che sia impossibile o particolarmente difficile determinarne con precisione l’ammontare; non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova dell’esistenza del danno.
- Nel ricorso per cassazione fondato sul contenuto di atti processuali, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto e la precisa collocazione nel fascicolo, anche quando denunci un error in procedendo.
- Nelle cause scindibili, l’omessa notificazione dell’impugnazione al litisconsorte facoltativo comporta la sospensione del giudizio fino alla scadenza dei termini per impugnare; decorso tale termine, l’omissione non è più sanzionabile.
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