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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8129/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione contro un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, fondato su cartelle di pagamento relative, tra l’altro, a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Tribunale di Tivoli aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3904/2016 pubblicata il 17 giugno 2016, aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha formulato tre motivi: (1) violazione delle norme sulla competenza, deducendo la competenza per materia in relazione alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 150/2011; (2) violazione delle regole sull’onere della prova della notificazione dei verbali di accertamento e delle cartelle, con richiamo agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; (3) omesso esame di fatti decisivi, individuati nella questione di competenza o nella richiesta cautelare di sospensione della riscossione e, inoltre, nel pagamento di alcune sanzioni e nella prescrizione. Le doglianze del secondo e del terzo motivo investivano il merito dell’opposizione, ma non affrontavano specificamente la ragione per cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il motivo di gravame sul merito, ritenendolo generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché il ricorso non indicava se, quando e con quali atti la questione di competenza fosse stata sollevata o rilevata nel giudizio di primo grado, impedendo di verificarne l’eventuale preclusione; inoltre il ricorrente, quale unico attore che aveva adito il Tribunale, non era legittimato a contestare la competenza del giudice da lui stesso adito. Il secondo motivo è inammissibile perché non censurava la ratio della sentenza d’appello, che aveva dichiarato generico e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’unico motivo d’appello relativo al merito, né riproduceva adeguatamente il contenuto dell’atto di gravame come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile: la prima censura era incomprensibile quanto al fatto asseritamente omesso, alla sua decisività e al pregiudizio; la seconda riproponeva questioni di merito senza confrontarsi con la declaratoria d’inammissibilità del motivo d’appello per genericità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Va in primo luogo rilevato in proposito che, sul punto, il ricorso difetta palesemente di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che non è in esso precisato se, in che fase ed in che atti del giudizio di primo grado era stata specificamente avanzata, o eventualmente rilevata di ufficio del giudice, la indicata questione di competenza, il che impedisce a questa Corte di valutare se essa stessa sia o meno preclusa, ai sensi dell’art. 38 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente se, in quale fase e con quali atti sia stata sollevata la questione processuale rilevante, così da consentire alla Corte di verificarne la tempestività e l’eventuale preclusione.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    D’altra parte, essendo il ricorrente l’unica parte attrice nel presente giudizio, appare evidente il suo difetto di legittimazione a sollevare una questione di competenza del giudice adito, in relazione a domande da lui stesso proposte davanti al tribunale, e ciò anche in base al principio generale desumibile dall’art. 157 c.p.c., comma 3.

    La parte che ha scelto di adire un giudice non può sollevare una questione di competenza relativa alle proprie domande davanti a quel giudice, secondo il principio desumibile dall’art. 157, comma 3, c.p.c.

  • art. 342 c.p.c.

    La corte di appello ha in effetti dichiarato inammissibile l’indicato motivo di appello avanzato dal V., ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per difetto di specificità, rilevando che le allegazioni contenute nell’atto di gravame in relazione al merito della decisione di primo grado erano del tutto generiche e, in particolare, che la pretesa eccezione di prescrizione era formulata in termini talmente generici dai doversi escludere che essa potesse ritenersi effettivamente mai proposta.

    Il motivo d’appello sul merito è inammissibile quando le allegazioni sono generiche al punto da non individuare chiaramente la contestazione rivolta alla decisione impugnata, inclusa l’eccezione di prescrizione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel motivo di ricorso in esame non vi è una specifica contestazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto generico il suddetto motivo di appello (l’unico attinente al merito dell’opposizione originariamente proposta, del resto) e, tanto meno, è adeguatamente richiamato il contenuto del gravame (come avrebbe imposto la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), onde consentire a questa Corte di verificare se effettivamente esso potesse ritenersi sufficientemente specifico, diversamente da quanto affermato dalla corte di appello.

    Quando si contesta in cassazione la valutazione di genericità di un motivo d’appello, il ricorrente deve censurare specificamente tale ratio e richiamare in modo adeguato il contenuto dell’atto processuale, per consentire il controllo della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure con esso avanzate riguardano la questione (oggetto del secondo motivo dell’appello proposto dal ricorrente) dell’onere della prova della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada nonchè delle conseguenti cartelle di pagamento, poste a base della procedura di riscossione esattoriale e, in particolare, del fermo amministrativo di beni mobili registrati oggetto del preavviso dell’agente della riscossione per cui è causa.

    La sentenza richiama la questione dell’onere probatorio sulla notificazione degli atti presupposti, ma non ne decide il merito: la censura è inammissibile perché non supera la ratio processuale della decisione d’appello.

  • art. 38 c.p.c.

    Va in primo luogo rilevato in proposito che, sul punto, il ricorso difetta palesemente di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che non è in esso precisato se, in che fase ed in che atti del giudizio di primo grado era stata specificamente avanzata, o eventualmente rilevata di ufficio del giudice, la indicata questione di competenza, il che impedisce a questa Corte di valutare se essa stessa sia o meno preclusa, ai sensi dell’art. 38 c.p.c.

    La Corte può verificare l’eventuale preclusione della questione di competenza solo se il ricorso specifica quando e come la questione sia stata sollevata o rilevata nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata inammissibile l’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia dovuto.

Massime di principio

  • La parte che ha adito un giudice non è legittimata a contestarne la competenza in relazione alle domande che essa stessa vi ha proposto; inoltre, la censura in cassazione deve indicare quando e con quali atti la questione di competenza è stata sollevata o rilevata, così da consentire il controllo sull’eventuale preclusione.
  • Il ricorso per cassazione che contesta la declaratoria d’inammissibilità di un motivo d’appello per genericità deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi e riportare o richiamare adeguatamente il contenuto dell’atto d’appello, affinché la Corte possa verificarne la specificità.
  • La mera riproposizione in cassazione delle argomentazioni di merito sull’opposizione non consente l’esame delle questioni sottostanti se il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità e il ricorso non censura efficacemente tale statuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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