Cassazione Civile, Sentenza n. 8131/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La creditrice aveva promosso un’esecuzione nei confronti di una società e chiesto l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, una banca. Il terzo aveva dichiarato che poteva essere vincolata soltanto la parte residua della somma dovuta, al netto di una somma minore già vincolata in forza di precedenti pignoramenti. Il Tribunale di Roma respinse la domanda, ritenendo corretta tale dichiarazione e rilevando che non era stata fornita altra prova utile. La creditrice propose ricorso per cassazione contro la sentenza del 22 giugno 2016. Con il primo motivo dedusse la violazione dell’art. 524 c.p.c., sostenendo che i pignoramenti indicati dal terzo avrebbero dovuto essere riuniti. Con il secondo motivo dedusse la violazione dell’art. 92 c.p.c., censurando la mancata compensazione delle spese, che a suo avviso era stata decisa sulla base di un non meglio precisato principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i due motivi. Ha rilevato che la sentenza impugnata era appellabile: la controversia riguardava una domanda proposta ai sensi dell’art. 549 c.p.c. prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 228 del 2012 e si riferiva a un procedimento esecutivo iniziato nel 2009. Ha inoltre dato atto che la sentenza indicata nella narrativa del ricorso era diversa da quella effettivamente impugnata. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non avevano svolto difese. Ha attestato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti per l’eventuale pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 549 c.p.c.
la sentenza del Tribunale impugnata – inoltre diversa da quella riportata in narrativa nel ricorso – era appellabile, trattandosi di domanda ex art. 549 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2012, relativa a un procedimento esecutivo introdotto nel 2009, come risulta dal ricorso e dalla sentenza gravata (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 21);
La Corte qualifica come appellabile la decisione resa sulla domanda ex art. 549 c.p.c. nel regime anteriore alle modifiche della L. n. 228 del 2012, applicabile al procedimento esecutivo introdotto nel 2009; tale appellabilità è la ragione processuale per cui il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 21
la sentenza del Tribunale impugnata – inoltre diversa da quella riportata in narrativa nel ricorso – era appellabile, trattandosi di domanda ex art. 549 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2012, relativa a un procedimento esecutivo introdotto nel 2009, come risulta dal ricorso e dalla sentenza gravata (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 21);
La norma è richiamata per individuare il regime temporale applicabile alla domanda ex art. 549 c.p.c.; poiché l’esecuzione era stata introdotta nel 2009, la decisione era soggetta al regime anteriore alle modifiche del 2012 ed era appellabile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La declaratoria d’inammissibilità determina l’attestazione dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta, pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 228 del 2012, la decisione sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 549 c.p.c. relativa a un’esecuzione iniziata nel 2009 era appellabile; il ricorso immediato per cassazione contro tale decisione è pertanto inammissibile.
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