Cassazione Civile, Sentenza n. 8133/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (retrattante)
La controversia
L’acquirente aveva convenuto in giudizio il soggetto che aveva esercitato il retratto agrario su un terreno di 724 mq, acquistato senza il previo interpello previsto dalla disciplina richiamata in materia. Il retrattante aveva comunicato unilateralmente il riscatto e depositato Euro 30.000 a restituzione del prezzo. L’acquirente chiedeva di accertare l’insussistenza dei requisiti per il retratto e di cancellarne la trascrizione; il convenuto aveva resistito e chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della validità del retratto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale, ritenendo provati i presupposti del retratto anche sulla base delle testimonianze e della mancata comparizione dell’attore all’interrogatorio formale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 901/2017 depositata il 27 febbraio 2017, aveva rigettato l’appello, ritenendo assolto l’onere probatorio gravante sul retrattante. In cassazione il ricorrente aveva proposto un unico motivo, il cui contenuto non è esaminato nella sentenza; la parte resistente aveva preliminarmente eccepito la mancanza di una procura speciale per il giudizio di cassazione, poiché la delega richiamata dal ricorrente era stata rilasciata separatamente nel giudizio d’appello.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare della parte resistente e dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare l’unico motivo, poiché la procura non era contestuale al ricorso né risultava conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata recante gli elementi essenziali del giudizio di cassazione. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale può essere apposta a margine o in calce soltanto al ricorso o al controricorso; una procura rilasciata in relazione a un diverso atto non è utilizzabile per conferire lo ius postulandi in cassazione.
art. 83, comma 2, c.p.c.
Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 cit. articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata
Se la procura speciale non è contestuale al ricorso o al controricorso, deve essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che individui gli elementi essenziali del giudizio, comprese le parti e la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la procura speciale apposta a margine o in calce è utilizzabile soltanto se riferita al ricorso o al controricorso; non è sufficiente una procura rilasciata per un diverso atto o per il precedente grado di giudizio.
- Quando la procura speciale per il giudizio di cassazione non è rilasciata contestualmente al ricorso o al controricorso, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e riferirsi agli elementi essenziali del giudizio, incluse le parti e la sentenza impugnata. La mancanza di una procura così idonea determina l’improcedibilità del ricorso.
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