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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8128/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società creditrice ha intimato a una società immobiliare un precetto per Euro 216.451,88, di cui Euro 27.157,14 per interessi, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto Euro 184.903,01 per capitale, oltre agli «interessi legali» dovuti al saldo. La debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo non autorizzasse l’applicazione del tasso speciale previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4018/2016 pubblicata il 27 ottobre 2016, ha confermato. Con due motivi, esaminati congiuntamente, la società immobiliare ha denunciato violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e degli artt. 112 e 161 c.p.c., contestando l’interpretazione del titolo e la possibilità per il giudice dell’opposizione di riconoscere il tasso speciale. Ha inoltre dedotto che tale specifica misura non era stata domandata neppure nel ricorso monitorio.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, considerandoli espressione di una censura unitaria. Ha stabilito che, quando un titolo giudiziale menziona genericamente gli «interessi legali» senza identificare la disciplina speciale applicata né accertarne i presupposti, sono liquidati soltanto gli interessi al tasso generale dell’art. 1284 c.c. Il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può integrare o correggere il titolo né accertare per la prima volta i presupposti per il tasso speciale previsto dal D.Lgs. n. 231/2002: tale accertamento compete al giudice della cognizione. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione e dichiarando inefficace il precetto limitatamente agli interessi richiesti in misura eccedente quella risultante dal tasso legale dell’art. 1284 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione delle obiettive incertezze interpretative e della recente pronuncia della Corte sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 1284 c.c.

    in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; nè può ritenersi consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l’impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva

    Se il titolo giudiziale riconosce genericamente gli interessi legali senza specificare una fattispecie speciale, il titolo consente di esigere soltanto gli interessi al tasso generale previsto dall’art. 1284 c.c.; il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo accertando i presupposti di un diverso tasso.

  • D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 3 e 4

    Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell’esecuzione.

    Gli interessi moratori speciali previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali possono essere inclusi nell’esecuzione soltanto se il giudice della cognizione ne abbia accertato e statuito l’applicabilità nel titolo; tale accertamento non può essere compiuto per la prima volta dal giudice dell’opposizione esecutiva.

  • art. 615 c.p.c.

    La società ricorrente aveva dedotto, a fondamento della sua opposizione, che la richiesta contenuta nell’atto di precetto opposto, di corresponsione degli interessi – sul credito dovuto a titolo di sorta capitale – nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non era conforme alla previsione del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo che aveva ordinato il pagamento esclusivamente dell’importo di “Euro 184.903,01 per capitale, oltre agli interessi “legali” dovuti al saldo”.

    L’opposizione all’esecuzione può contestare che il precetto richieda somme non conformi al comando del titolo esecutivo, inclusa la parte degli interessi eccedente la misura riconosciuta nel titolo.

  • art. 112 c.p.c.

    La società ricorrente aveva dedotto, a fondamento della sua opposizione, che la richiesta contenuta nell’atto di precetto opposto, di corresponsione degli interessi – sul credito dovuto a titolo di sorta capitale – nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non era conforme alla previsione del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo che aveva ordinato il pagamento esclusivamente dell’importo di “Euro 184.903,01 per capitale, oltre agli interessi “legali” dovuti al saldo”.

    La disposizione è richiamata tra le norme denunciate nel ricorso, ma la Corte risolve la controversia applicando i principi sulla portata del titolo esecutivo e sui limiti cognitivi del giudice dell’esecuzione; dal testo non emerge una distinta interpretazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 161 c.p.c.

    I due motivi del ricorso esprimono una censura sostanzialmente unitaria, onde possono essere esaminati congiuntamente.

    La Corte esamina congiuntamente le censure formulate anche ai sensi dell’art. 161 c.p.c.; il testo non attribuisce alla disposizione una distinta regola decisoria.

  • art. 1224 c.c.

    Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell’esecuzione.

    La Corte applica il principio secondo cui la misura degli interessi moratori speciali deve risultare dall’accertamento compiuto nel giudizio di cognizione e non può essere determinata ex novo in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Quando un titolo esecutivo giudiziale riconosce genericamente gli «interessi legali» senza specificare la categoria di interessi applicata, devono ritenersi liquidati gli interessi al tasso generale dell’art. 1284 c.c., non quelli previsti da una disciplina speciale.
  • Il giudice dell’esecuzione e quello dell’opposizione all’esecuzione devono attuare il comando risultante dal titolo e non possono integrarlo o correggerlo accertando per la prima volta i presupposti di una fattispecie speciale di interessi.
  • L’applicazione di un tasso speciale per interessi moratori presuppone che il giudice della cognizione abbia accertato i relativi elementi costitutivi e statuito la sua applicabilità; la contestazione di tale accertamento va fatta mediante impugnazione della decisione di cognizione, non in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni

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