Cassazione Civile, Sentenza n. 8132/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
Il ricorrente, consigliere di un aeroclub, era stato condannato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3414/2016 depositata il 28 maggio 2016, al risarcimento di 10.000 euro per danno non patrimoniale e morale, oltre alle spese dei due gradi, in relazione a messaggi pubblicati in un forum su internet. I messaggi attribuivano al destinatario, senatore e presidente dell’Aeroclub d’Italia, la creazione di un clima di paura nell’ente, promesse di denaro, una cattiva gestione delle risorse e comportamenti quali spiate, rappresaglie, trasferimenti e mobbing, con conseguenze negative per dipendenti, consiglieri e utenti. La Corte d’appello aveva ritenuto le affermazioni prive di riscontri attendibili e dirette a screditare la persona, anziché a formulare una critica documentata sull’attività dell’ente. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto, senza specificarle, e omesso esame di un fatto decisivo; ha sostenuto che le dichiarazioni avessero natura di critica politica, in considerazione delle cariche pubbliche del destinatario, e che per tale critica dovessero valere limiti più ampi, con attenuazione del requisito della verità obiettiva e rilevanza delle sole espressioni offensive incidenti sulla dignità personale. Prima della decisione di merito, la Cassazione aveva affrontato con ordinanza n. 7898/2019 la procedibilità del ricorso, in relazione alla mancanza della sottoscrizione autografa del difensore sulla copia analogica depositata; aveva ritenuto sanato il problema per il comportamento del destinatario, rimasto intimato senza prendere posizione sulla questione, anche in considerazione del successivo deposito dell’asseverazione di conformità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto delle espressioni contestate, impedendo alla Corte di valutarne le censure sulla base degli elementi offerti, e, dall’altro, che non aveva indicato le norme di legge asseritamente violate: il ricorso non rispettava quindi i requisiti di autosufficienza richiamati ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c. La dedotta natura politica delle affermazioni non poteva giustificare le offese rivolte alla persona né comportare un minor rigore rispetto alla corrispondenza a verità dei contenuti diffamatori; inoltre, la relativa questione, nella prospettazione svolta, investiva il merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non aveva svolto attività difensiva. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. La decisione impugnata, compresa la condanna al pagamento di 10.000 euro e delle spese dei due gradi, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.
Inoltre il ricorrente non indica quali sarebbero le norme di legge violate e, sotto tale secondo profilo, viola il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.
Il ricorso per cassazione deve esporre gli elementi necessari a comprendere le censure e indicare le norme asseritamente violate; l’omessa trascrizione del contenuto delle dichiarazioni contestate e la mancata indicazione delle norme di diritto impediscono l’esame delle doglianze e comportano l’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non meglio specificate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La disposizione è richiamata per la censura di violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto, la doglianza non è stata esaminata nel merito perché il ricorrente non aveva specificato le norme violate e il motivo risultava inammissibile per difetto dei requisiti del ricorso.
art. 595 c.p.
Ad avviso del Giudice le affermazioni comparse sul sito web non avevano trovato alcun riscontro, di guisa da non poter essere scriminate come esercizio del diritto di critica, e da dover essere sanzionate alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 18174/2014) secondo la quale l’inserimento in internet di informazioni lesive dell’onore e della reputazione altrui costituiscono diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595 c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa.
Il giudice d’appello ha ricondotto alla diffamazione aggravata la diffusione su internet di informazioni lesive dell’onore e della reputazione, applicando i limiti del diritto di critica; la Cassazione ha escluso che la pretesa natura politica delle dichiarazioni potesse rendere scriminanti le offese personali o attenuare il rigore sulla verità dei contenuti diffamatori.
art. 1226 c.c.
All’esito di tale motivazione, il giudice ha ritenuto equo liquidare in favore del L., a titolo di danno non patrimoniale e morale, ex art. 1226 c.c., la somma di Euro 10.000, oltre alle spese del doppio grado del giudizio.
La disposizione è richiamata dal giudice d’appello quale base per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e morale, quantificato in 10.000 euro.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve riportare gli elementi necessari per comprendere e valutare le censure e deve indicare le norme di diritto che si assumono violate; la mancanza di tali requisiti rende inammissibile il motivo.
- La qualificazione di un’espressione come critica politica non basta a scriminare offese personali né a giustificare un ridotto rigore nell’accertamento della corrispondenza a verità dei contenuti diffamatori.
- Quando la censura sulla natura politica delle dichiarazioni richiede una rivalutazione del merito, essa non può essere utilmente proposta come questione di legittimità in assenza di una specifica e ammissibile denuncia di violazione di legge.
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