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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5171 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato con un unico motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione di Ancona, n. 31/4/12, denunciando ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l'insufficienza della motivazione. La controversia riguardava un avviso di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, relativo all'IRPEF dell'anno d'imposta 2004: l'Ufficio aveva incluso nel calcolo le rate del mutuo dell'abitazione del contribuente. L'Agenzia contestava che gli elementi valorizzati dalla CTR dimostrassero che il genitore avesse sostenuto quelle spese, sostenendo in particolare che occorresse documentare l'accredito della somma donata sul conto del contribuente e il successivo pagamento al creditore, nonché la movimentazione della somma nel periodo intermedio; contestava inoltre la rilevanza dei versamenti in contanti, delle disponibilità del genitore derivanti dal rimpatrio di capitali e della sua dichiarazione sostitutiva, e negava di avere riconosciuto bonifici riferibili all'annualità accertata. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'accertamento perché la documentazione indicava che il genitore aveva pagato le rate, anche in contanti, e disponeva di rilevanti risorse. In Cassazione il contribuente aveva anche eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività: il termine lungo semestrale, considerata la sospensione feriale, scadeva sabato 6 ottobre 2012 ed era prorogato al lunedì 8 ottobre; il ricorso, spedito per la notificazione in tale data, era quindi tempestivo. Nel merito, ha rigettato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che, per la disciplina applicabile all'anno d'imposta 2004, l'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 non imponeva una particolare forma di prova contraria né richiedeva necessariamente l'accredito della donazione sul conto del contribuente e il successivo addebito al creditore. Ha inoltre ritenuto che la contestazione sui bonifici non smentisse la ricostruzione della CTR, che distingueva i pagamenti effettuati in passato tramite bonifico da quelli in contanti dell'annualità in esame. Le ulteriori censure miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, senza indicare un'alternativa logica come unica possibile, e non potevano quindi essere riesaminate in sede di legittimità. Resta confermata la sentenza d'appello favorevole al contribuente. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese: 4.000 euro per compensi professionali e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4 e 5, nel testo applicabile ratione temporis

    In questa prospettiva risultano destituite di fondamento le deduzioni dell' Agenzia ricorrente secondo la quale, per la dimostrazione che le spese relative alle rate di mutuo erano state effettivamente sopportate dal genitore, il contribuente avrebbe dovuto documentare l'incasso o l'accredito sul proprio conto corrente bancario della somma ricevuta in donazione ed il successivo addebito a beneficio del terzo, fornitore del bene o del servizio. Ciò in quanto, come eccepito da parte ricorrente, tale deduzione presuppone una tipizzazione delle prove contrarie a carico del contribuente, non prevista da alcuna norma di legge.

    Nel regime applicabile alla controversia, il contribuente doveva fornire idonea documentazione dell'entità e della durata del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta che giustificavano il maggior reddito accertato sinteticamente; la legge non stabiliva una forma tipica ed esclusiva di prova. Il giudice può valutare complessivamente gli elementi documentali per accertare che le spese considerate dall'accertamento siano state sostenute da un terzo.

  • Codice di procedura civile, art. 327, comma 1, nel testo applicabile

    In applicazione di tali principi, tenuto conto degli indicati criteri di computo, il ricorso per cassazione, inoltrato per la notifica il giorno 8 ottobre 2012, risulta tempestivo in quanto l'ultimo giorno utile per la notificazione era costituito dal giorno 6 ottobre 2012, cadente di sabato e, quindi prorogato di diritto al lunedì successivo.

    Il termine lungo per impugnare era semestrale, in ragione della disciplina transitoria applicabile al giudizio. Nel caso concreto, il termine finale caduto di sabato è stato prorogato al primo giorno seguente non festivo.

  • Codice di procedura civile, art. 155, commi 1, 2 e 5

    Con specifico riferimento alle controversie tributarie è stato, inoltre, precisato che il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155 c.p.c. , comma 5, sicchè, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.

    I termini processuali a decorrenza successiva si calcolano escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale; se la scadenza cade di sabato, è prorogata al primo giorno successivo non festivo, indipendentemente dall'apertura degli uffici postali.

  • Codice civile, art. 2963, comma 4

    Secondo l'insegnamento di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. , si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c. , comma 2, e art. 2963 c.c. , comma 4, il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale;

    I termini espressi in mesi o anni si computano facendo scadere il termine nel giorno del mese corrispondente a quello iniziale, senza calcolare il numero effettivo dei giorni compresi nel periodo.

  • Legge n. 69/2009, art. 46, comma 17

    Si premette che la sentenza impugnata è stata depositata in data 21 febbraio 2012 e che, per come pacifico, in ragione della data di instaurazione del giudizio di primo grado, il termine lungo di impugnazione è quello semestrale, risultante dalla modifica (dell'originario termine annuale) introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

    La disposizione ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo d'impugnazione; la sua applicazione dipende dalle norme temporali relative alla data di instaurazione del giudizio di primo grado.

  • Legge n. 742/1969, art. 1, comma 1

    analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c. , comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, comma 1 stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

    La sospensione feriale esclude dal computo i giorni dal 1º agosto al 15 settembre e comporta l'aggiunta al termine d'impugnazione del corrispondente periodo di sospensione, secondo le regole applicabili ratione temporis.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Alla stregua dei richiamati arresti il ricorso articolato dall'Agenzia delle Entrate non è idoneo alla valida censura della decisione in quanto esclusivamente inteso a contestare la valenza probatoria degli elementi presi in considerazione dal giudice di appello, sulla base di un loro possibile, differente, significato probatorio, rispetto a quello attribuito dal giudice di secondo grado, significato che obiettivamente, non si configura come l'unico logicamente plausibile.

    La denuncia di insufficienza della motivazione non consente di chiedere alla Cassazione una nuova ponderazione delle prove né basta proporre una lettura alternativa dei fatti: occorre individuare un'effettiva carenza o incoerenza decisiva del ragionamento del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la prova contraria non è vincolata a un unico percorso bancario o documentale, se la disciplina applicabile non prescrive una forma specifica: possono essere valutati congiuntamente documenti e circostanze idonei a dimostrare che la spesa è stata sostenuta da un terzo.
  • La disponibilità economica del familiare, la documentazione dei pagamenti e le dichiarazioni prodotte possono concorrere alla prova, ma la loro efficacia dipende dalla valutazione complessiva del giudice di merito; la sola disponibilità di denaro non equivale automaticamente alla prova della sua destinazione.
  • In Cassazione, la contestazione della valutazione probatoria non è sufficiente a dimostrare un vizio di motivazione: il controllo riguarda la coerenza e la tenuta logica della motivazione, non la scelta tra ricostruzioni fattuali alternative plausibili.
  • Per i termini processuali, occorre individuare la disciplina applicabile ratione temporis, calcolare i termini mensili o annuali secondo il giorno corrispondente e applicare la sospensione feriale; se la scadenza cade di sabato, opera la proroga al primo giorno seguente non festivo.

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