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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37081/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la decisione della CTR Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2011, emesso ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con cui l'Ufficio, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza e di documentazione extracontabile rinvenuta nello studio della professionista, aveva contestato maggiori compensi non dichiarati. In particolare, era stato trovato un file con l'anagrafica dei clienti, le date dei pagamenti, gli importi e le fatture emesse, dal quale emergevano compensi non fatturati per euro 15.664,00. La CTR ha ritenuto illegittimo l'accertamento perché quei dati extracontabili non erano stati riscontrati da altri elementi della contabilità o dalla movimentazione bancaria e, quindi, non potevano da soli fondare l'accertamento con certezza. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la documentazione extracontabile legittimamente reperita integra una valida presunzione semplice, anche da sola, se grave e precisa, e che la CTR aveva erroneamente negato valore probatorio alla cd. contabilità in nero, invertendo anche l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi e dell'IVA, la documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente costituisce elemento probatorio presuntivo utilizzabile, anche se non accompagnato da irregolarità formali della contabilità, e che il giudice di merito deve valutarne l'intrinseco valore indiziario e confrontarlo con gli altri dati acquisiti. La CTR, invece, aveva escluso in radice la valenza presuntiva di tali elementi perché non corroborati da ulteriori riscontri bancari o contabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo fondato su presunzioni anche semplici purché gravi, precise e concordanti; la documentazione extracontabile può costituire base probatoria dell'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: a fronte della contabilità in nero, il contribuente deve offrire prova contraria adeguata.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    Sono evocati per affermare che nella nozione di scritture contabili rientrano anche documenti idonei a rappresentare atti d'impresa o la situazione economico-patrimoniale.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Normativa di riferimento dell'accertamento dei redditi con metodo induttivo.

  • d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato indirettamente in relazione all'accertamento dell'IVA e al valore probatorio della documentazione extracontabile.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso il contribuente può costituire, di per sé, una presunzione semplice idonea a sorreggere l'accertamento tributario, purché presenti i requisiti di gravità e precisione.
  • Il giudice di merito non può escludere aprioristicamente la rilevanza probatoria della cosiddetta contabilità in nero solo perché non corroborata da altri riscontri contabili o bancari; deve invece valutarne l'intrinseco valore indiziario e confrontarlo con gli ulteriori elementi acquisiti.
  • In presenza di appunti, file o annotazioni extracontabili che evidenzino operazioni non contabilizzate, grava sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione dell'Ufficio.
  • Nell'accertamento induttivo dei redditi e dell'IVA, anche un solo indizio può essere sufficiente se grave e preciso; non è necessario un quadro probatorio plurimo o la previa dimostrazione di irregolarità formali della contabilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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