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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33096/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda della gestione liquidatoria di una soppressa USSL volta a ottenere dall'assicuratrice la manleva per quanto dovuto ai genitori di una minore, in esito a una condanna risarcitoria per colpa dei sanitari dell'ospedale ove si era verificato il fatto dannoso. La polizza invocata era stata stipulata successivamente dall'azienda ospedaliera succeduta alla USSL. La ricorrente sosteneva che la copertura dovesse estendersi anche ai sinistri verificatisi quando i sanitari erano ancora alle dipendenze della USSL, richiamando l'interpretazione del contratto assicurativo, la successione ex lege tra enti sanitari e la pretesa invalidità per immeritevolezza di una clausola claims made con retroattività limitata. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 1362 e 1370 c.c. e delle norme speciali sulla gestione liquidatoria, sostenendo che la qualità di commissario liquidatore dovesse ritenersi azionata; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1362, 1367, 1370 c.c., 1917, 1932, 1322 c.c. e della l. n. 24/2017, per avere la Corte d'appello interpretato la polizza in modo da limitarne retroattività e validità; con il terzo motivo lamentava violazione delle norme sulla successione del rapporto di lavoro nelle aziende sanitarie, sostenendo che la successione dell'azienda nel rapporto con il personale comportasse anche la copertura assicurativa per fatti anteriori; con il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 1362, secondo comma, c.c. per non avere considerato condotte successive dell'assicuratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che la qualità di rappresentante di più enti non si spendesse automaticamente solo perché spettante ex lege, sicché non era fondato il rilievo sulla legittimazione; ha poi affermato che l'interpretazione della polizza operata dal giudice di merito, riferita al solo ente stipulante e non anche all'ente dante causa, non era censurabile e che la delimitazione dell'oggetto della garanzia non implicava alcuna questione di immeritevolezza della clausola, trattandosi di valutazione riferibile al tipo contrattuale solo in casi diversi; ha escluso che la successione nel rapporto di lavoro comportasse, di per sé, l'estensione della copertura assicurativa a fatti anteriori non espressamente menzionati; ha infine ritenuto irrilevanti le condotte successive dell'assicuratrice ai fini dell'identificazione della controparte o dell'estensione della garanzia. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1370 c.c.

    le censure ermeneutiche sono infondate perché la polizza, stipulata dal successore, senza specifica menzione dell'ente precedente, va riferita al solo ente stipulante; il risultato interpretativo del giudice di merito è in larga parte insindacabile in cassazione.

  • artt. 1362, 1367 e 1370 c.c.

    la lettura del contratto assicurativo che limita la copertura al periodo e al soggetto espressamente considerati è corretta, poiché l'alterità tra gli enti rende evidente che la garanzia non si estende automaticamente ai fatti dell'ente dante causa.

  • art. 1917 c.c.

    la norma è evocata per sostenere l'estensione della garanzia assicurativa, ma la Corte esclude che dalla disciplina generale discenda una copertura implicita per fatti non contemplati nel contratto.

  • art. 1932 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della clausola, ma la Corte non ravvisa alcuna incidenza sulla delimitazione dell'oggetto della garanzia.

  • art. 1322, secondo comma, c.c.

    la valutazione di meritevolezza riguarda il tipo contrattuale e non la singola clausola di delimitazione del rischio; la clausola claims made con retroattività limitata, per come dedotta, non è stata ritenuta nulla per immeritevolezza.

  • art. 6, comma 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    richiamato quale base normativa della gestione liquidatoria e della rappresentanza ex lege, ma non basta, da solo, a far ritenere automaticamente spesa in giudizio la qualità di rappresentante di più enti.

  • art. 2, comma 14, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    invocato per la disciplina della gestione liquidatoria e della successione nei rapporti, ma non idoneo a estendere automaticamente la polizza all'ente precedente.

  • art. 4, comma 1, l. 412/1992

    richiamato a sostegno della successione nei rapporti di lavoro del personale sanitario, ma la Corte esclude che ciò comporti analogamente la successione nella copertura assicurativa per fatti anteriori.

  • art. 8, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    invocato insieme alle altre norme sulla riorganizzazione sanitaria; non è ritenuto sufficiente a fondare l'estensione della garanzia assicurativa.

  • art. 9 d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 517

    richiamato per la successione tra enti sanitari, ma la Corte nega la trasposizione automatica degli effetti sul contratto di assicurazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    il preteso giudicato esterno non è stato ritenuto provato, mancando la certificazione richiesta per dimostrarlo nelle forme di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione, la copertura non si estende automaticamente ai fatti riferibili all'ente dante causa quando la polizza sia stata stipulata dal solo ente successore e non contenga una specifica previsione di estensione retroattiva o soggettiva.
  • La clausola claims made e, più in generale, la delimitazione temporale e soggettiva del rischio assicurato attengono all'oggetto del contratto; la valutazione di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. non può essere riferita alla singola clausola se non nei limiti in cui essa incida sul tipo contrattuale.
  • In cassazione il risultato dell'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito è censurabile solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione consentiti; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • La successione ex lege di un ente in rapporti di lavoro o in funzioni pubbliche non comporta, di per sé, la successione automatica in una garanzia assicurativa per fatti anteriori, se il contratto non la prevede espressamente.
  • La rappresentanza processuale di più qualità o di più enti non opera automaticamente per tutte le qualità astrattamente spettanti: in giudizio occorre che la qualità rilevante sia effettivamente spesa e riconoscibile.
  • Per dedurre utilmente un giudicato esterno è necessario fornirne prova nelle forme prescritte; in mancanza di idonea documentazione, la relativa eccezione non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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