Cassazione Civile, Ordinanza n. 21685/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito con cui l'INPS le chiedeva i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 e le relative sanzioni. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ritenendo sufficiente il versamento del contributo integrativo alla Cassa forense per escludere l'iscrizione alla Gestione separata. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che l'obbligo di iscrizione sussiste per il professionista che eserciti abitualmente, ancorché non esclusivamente, l'attività professionale, salvo che il reddito sia già coperto dall'obbligo assicurativo della Cassa di categoria; ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o, comunque, che il differimento dei termini di pagamento rendesse tempestiva la costituzione in mora dell'INPS. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, sostenendo che l'iscrizione alla Gestione separata non potesse essere imposta agli avvocati che avessero già versato contributi alla Cassa forense e che, comunque, il reddito prodotto nel 2009 fosse inferiore a euro 5.000; 2) violazione dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, assumendo che la disciplina riguardante i lavoratori autonomi occasionali con soglia di euro 5.000 escludesse l'obbligo nel caso concreto; 3) violazione dell'art. 2935 c.c., contestando il dies a quo della prescrizione e la rilevanza della mancata presentazione della dichiarazione reddituale, oltre all'efficacia del d.P.C.m. 10 giugno 2010 nel prorogare i termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo limitatamente alle sanzioni civili, cassando la sentenza d'appello in parte qua e decidendo nel merito che per i contributi relativi all'anno 2009 nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili, in applicazione della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022. Ha invece rigettato il terzo motivo, confermando che il termine di prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dal termine di pagamento, comprensivo del differimento previsto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010. Quanto al merito dell'obbligo contributivo, la Corte ha ribadito che il contributo integrativo non esclude l'iscrizione alla Gestione separata e che il mancato superamento della soglia di euro 5.000 non opera come franchigia assoluta, potendo al più assumere rilievo indiziario sull'abitualità dell'attività. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità e per il recente consolidamento del quadro giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
Prevede una regola di universalizzazione della copertura previdenziale nella Gestione separata per chi percepisca redditi da attività professionale abituale non coperti da altra assicurazione obbligatoria di categoria.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
È norma interpretativa della disciplina sulla Gestione separata, ma non può imporre sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore nei casi ricompresi nella declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo nel caso concreto, poiché la soglia di euro 5.000 non costituisce una franchigia assoluta per i professionisti iscritti ad albi.
Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata rileva il termine di pagamento, compreso il differimento stabilito dal d.P.C.m. applicabile.
Il differimento dei termini di pagamento incide sul 'tempo determinato dalla legge' necessario al compimento della prescrizione.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Stabilisce che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Consente di modificare con d.P.C.m. i termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'amministrazione.
d.P.C.m. 10 giugno 2010
È stato ritenuto atto attuativo fondato sulla base primaria e idoneo a differire i termini di pagamento, con conseguente spostamento del dies a quo della prescrizione contributiva.
sentenza Corte costituzionale n. 104 del 2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albi, l'iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l'attività sia esercitata abitualmente e il relativo reddito non sia già assoggettato a un obbligo assicurativo presso la cassa di categoria; il versamento del solo contributo integrativo non vale a escludere tale obbligo.
- La soglia reddituale di euro 5.000 non opera come esenzione automatica dall'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo: essa può al più costituire un indice, da valutare insieme agli altri elementi, per escludere in concreto l'abitualità dell'attività.
- Il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui il credito è esigibile, cioè dal termine legale per il pagamento; se la normativa consente un differimento dei versamenti e tale differimento opera in concreto, esso sposta anche il dies a quo della prescrizione.
- Quando una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale interviene sulla disciplina delle sanzioni civili, il giudice può applicarla anche al rapporto dedotto in giudizio se la controversia concerne ancora il relativo profilo sanzionatorio e il rapporto non è ormai esaurito da giudicato su quel punto.
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