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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22579/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di impiego con un ente locale. La dipendente aveva ottenuto in appello un accertamento di aver svolto, per un lungo periodo, mansioni dirigenziali e, successivamente, di essere stata demansionata con sostanziale svuotamento delle funzioni, con condanna dell’ente al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa sulla base delle tabelle salariali della dirigenza. Il Comune ha impugnato la decisione con cinque motivi: (1) ha sostenuto che, mancando nella pianta organica posti dirigenziali, non potesse essere riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali né il relativo trattamento economico; (2) ha dedotto che, ai fini del lamentato demansionamento, andava confrontato l’ultimo incarico con la categoria di inquadramento D e non con mansioni dirigenziali; (3) ha denunciato ultrapetizione/extrapetizione, perché la domanda sarebbe stata proposta solo rispetto alle mansioni della categoria D e non rispetto a quelle dirigenziali, mentre la Corte territoriale avrebbe liquidato il danno facendo riferimento alla retribuzione dirigenziale; (4) ha censurato la valutazione delle mansioni assegnate, ritenendole corrispondenti alla declaratoria della categoria D; (5) ha contestato la prova del danno da demansionamento, invocando la carenza di specifiche allegazioni e dimostrazioni. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, perché nello svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali il riconoscimento del relativo trattamento economico presuppone l’esistenza, nella pianta organica, del corrispondente posto dirigenziale, che nella specie mancava; ha ritenuto fondato anche il terzo motivo nei limiti in cui la Corte d’appello aveva usato la retribuzione dirigenziale come parametro risarcitorio, precisando che la retribuzione per mansioni superiori può rilevare solo entro i limiti dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e non può fungere da base per il danno, che va rapportato alla retribuzione del livello di inquadramento. Ha invece rigettato gli altri motivi, confermando però che, sulla base degli accertamenti di fatto della Corte d’appello, vi era stato un sostanziale svuotamento delle mansioni, assimilabile a una più grave sottrazione integrale delle funzioni; ha inoltre ritenuto corretta la prova presuntiva del danno da demansionamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per il riesame coerente con i principi indicati e per la regolazione anche delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ha rigettato il secondo, il quarto e il quinto motivo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. In particolare ha escluso che, in assenza di un posto dirigenziale nella pianta organica dell’ente, possa essere riconosciuto il trattamento economico per mansioni dirigenziali svolte di fatto; ha altresì affermato che la retribuzione della dirigenza non può costituire parametro per la liquidazione del danno da demansionamento, che va invece riferita al livello di inquadramento. È stato però confermato l’accertamento di fatto del sostanziale svuotamento delle mansioni e della sussistenza del danno da dequalificazione, con motivazione parzialmente diversa. Il giudice di rinvio dovrà quindi rideterminare le conseguenze economiche alla luce dei principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 347 del 1983

    richiamato dal Comune per sostenere il quadro normativo relativo alla disciplina degli enti locali e al conferimento delle funzioni direttive/dirigenziali

  • art. 40 d.P.R. n. 347 del 1983

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sulle mansioni dirigenziali

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato rileva il criterio dell’equivalenza formale delle mansioni; non si applica per riconoscere il trattamento economico di mansioni dirigenziali in assenza del relativo posto in pianta organica; la retribuzione per mansioni superiori non è parametro per il danno da demansionamento

  • art. 51, comma 3 bis, l. n. 142 del 1990

    richiamato quale base normativa per il conferimento di funzioni sostanzialmente dirigenziali a responsabili di uffici o servizi

  • art. 109 d.lgs. n. 267 del 2000

    consente agli enti territoriali di conferire funzioni dirigenziali anche a personale non dirigenziale, con compensi previsti dalla contrattazione collettiva

  • art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato per affermare la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a personale non dirigenziale

  • art. 8 c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999

    richiamato come conforme al sistema che prevede il conferimento di funzioni direttive/dirigenziali e la relativa retribuzione accessoria

  • art. 11 c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999

    richiamato nel primo motivo dal ricorrente

  • art. 15 c.c.n.l. del 22.1.2004

    richiamato dalla Corte per confermare la coerenza del sistema contrattuale con il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale

  • art. 3, allegato A, c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999

    richiamato nel motivo relativo alla corretta comparazione delle mansioni con la declaratoria della categoria di inquadramento

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la carenza di prova del danno; la Corte ribadisce che il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 2087 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno da demansionamento e sulla tutela della salute/personalità del lavoratore

  • art. 2729 c.c.

    il danno da demansionamento può essere provato tramite presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la conferma dell’accertamento di demansionamento è resa con motivazione parzialmente difforme

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base processuale dei motivi per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base processuale della censura di nullità per ultrapetizione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in vista della camera di consiglio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti conformi senza ulteriori rimeditazioni

  • art. 2103 c.c.

    richiamato solo per essere escluso quale parametro diretto nel pubblico impiego privatizzato, sostituito dal criterio dell’art. 52 d.lgs. 165/2001

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento del trattamento economico per mansioni dirigenziali svolte di fatto presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio; in mancanza di una formale istituzione dell’ufficio dirigenziale, il giudice non può sostituirsi alla pubblica amministrazione e qualificare in via sostanziale come dirigenziale l’attività svolta.
  • Per gli enti territoriali è legittimo il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, con riconoscimento delle sole voci retributive previste dalla contrattazione collettiva per l’incarico conferito; in tale ipotesi non opera un automatico diritto al trattamento della qualifica dirigenziale.
  • Nel pubblico impiego privatizzato l’art. 52 d.lgs. 165/2001 impone una verifica di equivalenza formale delle mansioni rispetto alla classificazione contrattuale, senza ricorrere ai criteri dell’art. 2103 c.c. e senza comparazioni fondate sulla professionalità concretamente acquisita o su mansioni superiori di fatto prive di base organizzativa legale.
  • Lo svuotamento pressoché integrale delle mansioni e la sottrazione quasi totale delle funzioni attribuite al lavoratore integrano una fattispecie più grave del semplice demansionamento e fondano tutela risarcitoria anche quando non sia possibile una comparazione utile con precedenti mansioni dirigenziali non formalmente previste.
  • Il danno da demansionamento o dequalificazione non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni, mediante elementi gravi, precisi e concordanti desumibili dalla qualità e quantità delle attività svolte, dalla durata della dequalificazione e dalla diversa collocazione lavorativa successiva.
  • La retribuzione delle mansioni superiori eventualmente svolte in fatto non è parametro di liquidazione del danno da demansionamento; ai fini risarcitori occorre fare riferimento alla retribuzione propria del livello di inquadramento del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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