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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37829/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un condominio e da un comproprietario confinante per ottenere la declaratoria di violazione delle distanze legali da parte di un appartamento realizzato mediante recupero del sottotetto/sopraelevazione di un fabbricato contiguo, con conseguente riduzione in pristino e risarcimento del danno; veniva inoltre dedotta la violazione della disciplina sulle vedute in relazione a un terrazzo a tasca servito da portefinestre, con richiesta di demolizione o chiusura e ulteriore risarcimento. Il tribunale aveva accolto in parte le domande, qualificando l'intervento come nuova costruzione e condannando la proprietaria dell'appartamento alla rimessione in pristino, nonché la società dante causa a tenerla indenne, con successive garanzie a catena nei confronti di altri soggetti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 64, comma 2, L.R. Lombardia n. 12/2005, sostenendo che l'intervento fosse mera ristrutturazione del sottotetto e non nuova costruzione, con conseguente inapplicabilità delle distanze; 2) falsa applicazione dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968, assumendo che nell'immobile vi fosse solo una finestra lucifera e non aperture idonee a inspectio e prospectio; 3) falsa applicazione dell'art. 905 c.c., sostenendo che la conformazione del terrazzo a tasca non consentisse comoda inspectio e prospectio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che le censure non si confrontassero con gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello e che, in particolare, l'opera avesse comportato modifiche di sagoma e volume tali da integrare una nuova costruzione e che sul prospetto frontistante vi fossero vere e proprie finestre/portefinestre, idonee a rendere applicabile la disciplina sulle distanze tra pareti finestrate. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2, L.R. Lombardia n. 12/2005

    La norma sul recupero dei sottotetti consente la deroga ai parametri urbanistici ed edilizi locali, ma non si estende alla disciplina civilistica delle distanze tra fabbricati, che resta inderogabile in quanto materia di ordinamento civile.

  • art. 27, comma 1, L.R. Lombardia n. 12/2005

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare l'intervento come recupero/ristrutturazione, ma la censura non è stata accolta perché il giudice di merito aveva accertato trasformazioni tali da integrare una nuova costruzione.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La disciplina sulle distanze tra pareti finestrate si applica quando sui prospetti contrapposti vi siano aperture qualificabili come finestre; non rileva che la parte tenti di degradarle a mere luci se l'accertamento di merito esclude tale qualificazione.

  • art. 905 c.c.

    La censura relativa alla veduta è stata ritenuta assorbita, perché una volta applicabile la disciplina sulle distanze di cui al d.m. n. 1444/1968, ogni ulteriore profilo sull'idoneità delle aperture a inspectio e prospectio diviene irrilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono state dichiarate inammissibili perché miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di distanze tra fabbricati, il recupero dei sottotetti previsto dalla legislazione regionale può derogare agli indici urbanistici e edilizi locali, ma non può incidere sulla disciplina civilistica delle distanze, quando questa abbia natura inderogabile.
  • Quando il giudice di merito accerta che un intervento edilizio ha modificato sagoma, volume, altezze e pendenza della copertura, la qualificazione come nuova costruzione non è censurabile in cassazione se il ricorso non si confronta specificamente con tali accertamenti.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze tra pareti finestrate, è sufficiente la presenza di aperture qualificabili come finestre sui prospetti contrapposti; non assume rilievo la tesi difensiva che le aperture siano mere luci se ciò è smentito dall'accertamento di fatto.
  • Se la violazione delle distanze ex d.m. n. 1444/1968 risulta già integrata per la presenza di pareti finestrate frontistanti, la questione della comoda inspectio e prospectio ex art. 905 c.c. può restare assorbita.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di errori interpretativi, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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