Sentenza del 04/12/2015 n. 24772 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE - In Genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento relativa al saldo IRAP 2001, deducendo, da un lato, la mancata comunicazione preventiva degli esiti della liquidazione e, dall’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, sostenendo che la Commissione tributaria regionale non avesse valutato adeguatamente gli elementi materiali e organizzativi della sua attività professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione non è necessaria quando il controllo automatizzato si limita a riscontrare il mancato versamento di un importo indicato dallo stesso contribuente e non emergono errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione regionale aveva omesso di esaminare fatti controversi e decisivi riguardanti l’autonoma organizzazione, presupposto dell’IRAP per i professionisti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
L’emissione della cartella di pagamento non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo, salvo che il controllo riveli l’esistenza di errori.
La comunicazione preventiva è dovuta solo quando dal controllo emergano errori o irregolarità nella dichiarazione; non è necessaria per il semplice recupero di somme dichiarate e non versate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3
La comunicazione dell’esito del controllo è prevista quando siano riscontrate irregolarità nella dichiarazione.
La regola, riferita all’IVA, è richiamata come principio analogo per i controlli automatizzati delle dichiarazioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, l’amministrazione invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L’obbligo di interlocuzione preventiva presuppone l’esistenza di errori o incertezze rilevanti; non opera automaticamente per ogni cartella emessa a seguito di liquidazione della dichiarazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La cartella di pagamento può essere impugnata anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è esercitata.
La cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis non è necessariamente un atto meramente esecutivo: se manca un precedente atto impositivo autonomamente impugnabile, il contribuente può contestare anche la fondatezza sostanziale del tributo.
IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione
Per il professionista, l’assoggettamento a IRAP dipende dalla concreta presenza di un’autonoma organizzazione. Il giudice deve esaminare gli elementi materiali e organizzativi dell’attività, senza limitarsi al fatto che l’importo sia stato indicato nella dichiarazione ma non versato.
Massime di principio
- Una cartella derivante da controllo automatizzato può essere impugnata non solo per vizi formali, ma anche per contestare il merito della pretesa quando rappresenta il primo atto impositivo ricevuto dal contribuente.
- La comunicazione preventiva degli esiti del controllo non è sempre obbligatoria: è richiesta soprattutto quando emergono errori, irregolarità o incertezze rilevanti nella dichiarazione, non nel semplice mancato versamento di somme dichiarate.
- Nel caso dell’IRAP applicata a professionisti e lavoratori autonomi, la dichiarazione dell’imposta non impedisce di contestare successivamente l’assenza dell’autonoma organizzazione, se la cartella costituisce il primo atto con cui la pretesa viene fatta valere.
- Il giudice tributario deve valutare concretamente beni strumentali, personale, struttura e modalità di svolgimento dell’attività professionale; non può respingere la contestazione senza esaminare gli elementi decisivi allegati dal contribuente.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l’annullamento definitivo dell’imposta: comporta una nuova valutazione da parte del giudice di merito, limitatamente agli aspetti indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 2107 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 2119 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 2122 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →