Sentenza del 04/12/2015 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002-2006, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ricavi non dichiarati, omessa presentazione delle dichiarazioni per alcuni anni e irregolarità contabili, richiedendo maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e sanzioni per complessivi euro 212.989,30 oltre interessi. In appello ha dedotto principalmente la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 546/1992 per carenza di motivazione della sentenza di primo grado e ha sostenuto che, nel procedimento di accertamento con adesione, l’Ufficio avesse raggiunto un’intesa per ridurre del 50% i ricavi accertati e del 50% anche l’IVA, mentre l’Ufficio aveva riconosciuto solo una riduzione del 15% per l’IVA. L’Agenzia ha sostenuto che la proposta non fosse vincolante, non essendo stata perfezionata mediante il versamento delle somme dovute.
La decisione
L’appello è stato parzialmente accolto. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che, dal contraddittorio e dalla proposta formulata dall’Ufficio, emergesse un accordo sostanziale sulla riduzione del 50% dei ricavi accertati e del 15% dell’IVA, anche se non formalizzato con il pagamento. Gli avvisi relativi agli anni 2002-2005 sono stati quindi rideterminati applicando tali riduzioni. Per l’anno 2006 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il contribuente aveva definito la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011 e aveva pagato integralmente quanto dovuto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992
Violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per assenza di motivazione
La norma è stata invocata dal contribuente per contestare la motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta meramente riproduttiva delle deduzioni dell’Ufficio. La decisione d’appello, tuttavia, ha accolto la pretesa del contribuente principalmente sulla base degli elementi emersi nel contraddittorio.
Art. 39 del D.P.R. 600/1973
Requisiti di gravità, precisione e concordanza
L’Agenzia ha richiamato la norma per sostenere la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato sulle omissioni dichiarative, sulle risultanze dei modelli 770 e sulle irregolarità o mancanze delle scritture contabili. La sentenza ha rideterminato la pretesa fiscale tenendo conto dell’abbattimento concordato in sede di contraddittorio.
Articoli 10 e 12 della Legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Principi dello Statuto del Contribuente (artt. 10 e 12)
La Commissione ha ritenuto contrario ai principi di correttezza, collaborazione e buona fede il comportamento dell’Ufficio che, dopo avere formulato una significativa riduzione della pretesa nel contraddittorio, aveva successivamente ripristinato integralmente gli importi accertati per il mancato perfezionamento formale dell’accordo.
Art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Definizione della lite pendente
La disposizione ha consentito al contribuente di definire la controversia relativa all’anno 2006. Poiché la domanda era stata accolta e il pagamento era stato effettuato integralmente, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere limitatamente a tale annualità.
Massime di principio
- Le proposte formulate dall’Amministrazione durante un contraddittorio o una procedura di adesione non producono normalmente gli effetti di un accordo definitivo se non sono perfezionate secondo le formalità previste, incluso il pagamento quando richiesto. Tuttavia, il comportamento complessivo dell’Ufficio e i verbali possono essere valutati dal giudice per verificare se sia stato raggiunto un accordo sostanziale.
- Quando l’Amministrazione riduce significativamente la pretesa fiscale sulla base del confronto con il contribuente, non può necessariamente ripristinare integralmente l’accertamento senza spiegare adeguatamente le ragioni del mutamento, soprattutto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede.
- I verbali degli incontri con l’Ufficio sono determinanti: devono indicare chiaramente la proposta, l’eventuale accettazione o rifiuto, le scadenze, gli ulteriori adempimenti e se l’accordo sia subordinato al pagamento.
- Un accertamento induttivo può essere legittimo quando omissioni dichiarative, dati dei sostituti d’imposta e irregolarità contabili forniscono presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente deve contestare puntualmente sia il metodo sia i dati utilizzati dall’Ufficio.
- La definizione agevolata o transattiva di una singola annualità può determinare la cessazione della materia del contendere solo per quella specifica controversia, mentre il giudizio prosegue per gli altri periodi d’imposta non definiti.
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