Sentenza del 04/12/2015 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito della contribuente per gli anni d'imposta 2005 e 2006, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, ritenendo incompatibili i redditi dichiarati con la stipula di una polizza assicurativa e soprattutto con l'acquisto della nuda proprietà di un immobile del valore dichiarato di 156.500 euro. La contribuente sosteneva che la polizza fosse una polizza infortuni e che il prezzo dell'immobile, sebbene indicato nel rogito e quietanzato, non fosse mai stato effettivamente pagato: i due assegni consegnati alla venditrice non erano mai stati incassati. Pertanto, il bene costituiva una disponibilità patrimoniale solo apparente e non poteva dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'accertamento e ipotizzando che il pagamento potesse essere avvenuto con mezzi diversi dagli assegni. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello, rilevando che l'Ufficio non aveva fornito la prova di un effettivo pagamento con modalità diverse e che la contribuente aveva prodotto elementi idonei a dimostrare la mancata disponibilità economica reale. Il giudice ha ritenuto che, nell'accertamento sintetico, il contribuente possa provare che il bene o l'importo utilizzato come indice di capacità contributiva non sia realmente entrato nella sua disponibilità economica. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e, per l'effetto, gli avvisi di accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 600/1973
In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico è ammessa la prova contraria da parte del contribuente.
Il contribuente può contestare l'inferenza derivante dal possesso o dall'acquisto di beni dimostrando che essi non riflettono una reale disponibilità economica o che il relativo esborso non è stato effettivamente sostenuto.
Art. 53 della Costituzione
La tassazione deve avvenire in relazione al reale reddito percepito.
La capacità contributiva deve essere effettiva e non meramente apparente; non è sufficiente il dato formale dell'acquisto di un bene se manca la prova di una reale disponibilità economica.
Art. 1376 del Codice civile
Il contratto si perfeziona con il consenso delle parti.
La cessione della proprietà può perfezionarsi con il consenso, ma ai fini fiscali il trasferimento formale del bene non dimostra necessariamente, da solo, l'effettiva disponibilità economica del contribuente.
Art. 1470 del Codice civile
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.
La qualificazione civilistica della vendita e l'indicazione del prezzo nel rogito non risolvono automaticamente la questione fiscale dell'effettivo pagamento e della concreta capacità contributiva.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997
La contribuente ha utilizzato la fase di interlocuzione con l'Amministrazione per fornire chiarimenti sulla polizza e sulle modalità di pagamento dell'immobile.
Art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 131/1986
La disciplina richiamata dall'Ufficio riguarda l'indicazione nel rogito delle modalità di pagamento del prezzo ai fini fiscali, ma tale indicazione non esclude la possibilità di dimostrare che il pagamento non sia stato effettivamente eseguito.
Art. 1, comma 497, Legge 266/2005
La disciplina del cosiddetto prezzo-valore richiede l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento nell'atto, ma il rispetto formale di tali requisiti non prova necessariamente l'effettiva disponibilità economica ai fini dell'accertamento sintetico.
Cassazione, sentenze n. 5991/2006, n. 17085/2012, n. 21442/2014 e n. 21972/2015
La giurisprudenza richiamata ammette la prova della natura apparente o simulata della disponibilità patrimoniale e stabilisce che l'accertamento sintetico non può fondarsi su mere supposizioni dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico o da redditometro, il possesso o l'acquisto formale di un bene costituisce un indice presuntivo, ma il contribuente può fornire prova contraria della mancanza di una reale disponibilità economica.
- La mera indicazione del prezzo in un rogito, la quietanza o la consegna di assegni non dimostrano necessariamente che il prezzo sia stato effettivamente pagato: è rilevante la prova concreta dell'esborso e della provenienza delle somme.
- Se l'Amministrazione sostiene che il pagamento sia avvenuto con modalità diverse da quelle documentate dal contribuente, deve fornire elementi concreti a sostegno di tale ipotesi; non sono sufficienti supposizioni generiche.
- La valutazione fiscale deve concentrarsi sulla capacità contributiva effettiva e non su una ricchezza meramente apparente derivante da un atto formalmente valido.
- Per difendersi efficacemente è opportuno conservare documentazione bancaria, assegni non incassati, dichiarazioni delle parti, movimenti finanziari e ogni elemento idoneo a dimostrare l'assenza dell'effettivo esborso o la natura non onerosa dell'operazione.
- La decisione riguarda una fattispecie concreta e non significa che ogni mancato incasso di assegni escluda automaticamente l'accertamento: la prova deve essere coerente, specifica e complessivamente credibile.
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