Sentenza del 04/12/2015 n. 2119 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. per notificare altro atto di impugnazione perché le Poste Italiane non danno risposta alla richiesta di invio dell'avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo posta - Inammissibilità dell'atto di impugnazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva di essere rimesso in termini per notificare un ulteriore atto di impugnazione, sostenendo di non aver potuto produrre l'avviso di ricevimento della notificazione effettuata tramite il servizio postale perché Poste Italiane non aveva dato riscontro alla richiesta di trasmissione dell'avviso. L'avviso di ricevimento era necessario per dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
La decisione
L'istanza è stata ritenuta inammissibile. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo che il ricorrente dimostri che tale omissione dipenda da un fatto a lui non imputabile. La semplice allegazione della mancata risposta di Poste Italiane non è sufficiente se non vengono provati in modo verosimile e documentato l'impedimento, le richieste effettuate e l'impossibilità concreta di ottenere o produrre l'avviso.
Norme richiamate
Art. 153 del codice di procedura civile
La rimessione in termini può essere concessa quando la decadenza deriva da una causa non imputabile alla parte, purché l'impedimento sia allegato e adeguatamente provato.
Norme sulla notificazione a mezzo del servizio postale
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto di impugnazione è richiesta in funzione della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione e dell'instaurazione del contraddittorio. La sua mancata produzione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo prova di un impedimento non imputabile alla parte.
Massime di principio
- Quando un atto processuale è notificato per posta, è essenziale conservare e produrre l'avviso di ricevimento, poiché la ricevuta di spedizione da sola normalmente non dimostra il perfezionamento della notificazione.
- La mancata disponibilità dell'avviso di ricevimento non consente automaticamente la rimessione in termini: la parte deve dimostrare tempestivamente di aver richiesto il documento e che la sua mancata produzione dipende da una causa oggettiva e non imputabile.
- Per sostenere una richiesta di rimessione in termini occorre documentare le comunicazioni con il gestore postale, le richieste di duplicato o attestazione sostitutiva, le date delle richieste e ogni concreta iniziativa adottata per recuperare la prova della notificazione.
- In assenza di prova dell'impedimento non imputabile, l'impugnazione notificata a mezzo posta rischia di essere dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione del perfezionamento della notifica.
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