Sentenza del 04/12/2015 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Tasse automobilistiche - auto storiche - esenzione - iscrizione registri Asi - non necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di usufruire dell'esenzione dal bollo automobilistico prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico senza iscrizione del veicolo nei registri dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI). Il contribuente sosteneva che l'iscrizione all'ASI non fosse un requisito previsto dalla legge statale, mentre la Regione pretendeva la conferma della cartella di pagamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo che l'articolo 63 della legge n. 342/2000 preveda l'esenzione per i veicoli con almeno vent'anni di anzianità qualificabili come di particolare interesse storico e collezionistico, senza subordinare il beneficio all'iscrizione nei registri ASI. La Regione, pur potendo disciplinare la tassa automobilistica regionale, non può eliminare o restringere esenzioni stabilite dalla legge statale. Le spese del giudizio sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Articolo 63 della legge n. 342/2000
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche ... gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a 20 anni.
La norma riconosce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli che abbiano almeno vent'anni e siano qualificabili come di particolare interesse storico e collezionistico, senza prevedere l'iscrizione nei registri ASI come requisito necessario.
Decreto legislativo n. 68/2011
Le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.
La potestà regionale di disciplina della tassa automobilistica non consente alle Regioni di sopprimere o limitare esenzioni già previste dalla normativa statale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 288/2012
La tassa automobilistica regionale non è un tributo regionale proprio; di conseguenza, la Regione non può introdurre condizioni incompatibili con le esenzioni stabilite dalla legge statale.
Sentenza della Corte di cassazione n. 3837/2013
La disciplina di legge ... non impone certo ai cittadini l'iscrizione all'Asi come presupposto per beneficiare dell'esenzione.
L'iscrizione all'ASI non costituisce un presupposto necessario per ottenere l'esenzione, né può essere trasformata in un obbligo associativo per accedere al beneficio fiscale.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/E del 29 novembre 2011
Per il riconoscimento del regime di favore [non è prevista] l'iscrizione nei registri tenuti dall'Asi.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la normativa non richiede l'iscrizione nei registri ASI per il riconoscimento dell'esenzione.
Massime di principio
- Una Regione non può subordinare un'esenzione fiscale prevista dalla legge statale a requisiti ulteriori non stabiliti dalla stessa legge.
- Per i veicoli storici ultraventennali, l'iscrizione all'ASI non è di per sé necessaria per ottenere l'esenzione dal bollo, purché siano dimostrati gli altri requisiti sostanziali di interesse storico e collezionistico previsti dalla normativa.
- L'anzianità del veicolo non basta necessariamente da sola: per i veicoli tra venti e trent'anni deve essere verificata anche la qualificazione come veicolo di particolare interesse storico e collezionistico.
- In caso di cartella di pagamento fondata esclusivamente sulla mancata iscrizione all'ASI, il contribuente può contestare la pretesa richiamando la legge statale, la giurisprudenza della Cassazione e i principi affermati dalla Corte costituzionale.
- La decisione riguarda il quadro normativo applicabile ai fatti esaminati e occorre verificare eventuali modifiche legislative successive prima di applicarla a periodi d'imposta differenti.
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