Sentenza del 04/12/2015 n. 2107 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Operazioni occasionali di cessione di partecipazioni e di finanziamento di consociata - Operazioni esenti, ma non influenti sul pro rata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'inclusione, nel calcolo del pro rata di detraibilità dell'IVA, dei proventi derivanti da operazioni esenti consistenti nella cessione occasionale di partecipazioni e nel finanziamento di una società consociata. Tali operazioni, pur previste dallo statuto, erano estranee all'attività concretamente esercitata dalla società e non avevano comportato acquisti soggetti a IVA. La questione era stabilire se dovessero comunque ridurre la percentuale di IVA detraibile.
La decisione
La Corte ha affermato che i proventi derivanti da un'attività meramente occasionale, estranea all'attività propria concretamente svolta dall'impresa, devono essere esclusi dal calcolo del pro rata. Inoltre, quando le operazioni esenti non hanno determinato acquisti soggetti a IVA, esse devono essere escluse dal pro rata anche se astrattamente rilevanti, poiché la loro inclusione altererebbe il principio di neutralità dell'imposta. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina IVA del pro rata di detraibilità
"qualora una società tragga proventi da una attività assolutamente occasionale, seppure prevista statutariamente, ma estranea all'attività propria dell'impresa concretamente svolta, i proventi stessi vanno esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell'Iva detraibile"
Le operazioni esenti occasionali ed estranee all'attività effettivamente esercitata non incidono sul pro rata, anche se formalmente contemplate nell'oggetto sociale.
Principio di neutralità dell'IVA
"in assenza di acquisti afferenti tali operazioni, tenerne conto ai fini del pro rata determinerebbe una sostanziale distorsione del principio della neutralità dell'imposta"
Le operazioni esenti non devono ridurre la detrazione quando non sono collegate ad acquisti soggetti a IVA, perché non hanno inciso sul diritto alla detrazione dell'impresa.
Sentenza della Corte di cassazione 14 marzo 2014, n. 5970
La pronuncia afferma che le operazioni esenti occasionali, estranee all'attività principale e prive di acquisti IVA correlati, devono essere escluse dal calcolo del pro rata.
Massime di principio
- Nel calcolo del pro rata IVA occorre considerare la sostanza e la concreta operatività dell'impresa, non la sola previsione statutaria dell'attività.
- Operazioni esenti meramente occasionali ed estranee all'attività caratteristica possono essere escluse dal pro rata.
- La verifica deve concentrarsi anche sull'esistenza di acquisti soggetti a IVA direttamente o indirettamente riferibili alle operazioni esenti.
- Se le operazioni esenti non hanno comportato acquisti IVA correlati, includerle nel pro rata può essere contrario al principio di neutralità dell'imposta.
- Per sostenere l'esclusione dal pro rata è opportuno documentare l'occasionalità delle operazioni, la loro estraneità all'attività ordinaria e l'assenza di costi o acquisti IVA ad esse riferibili.
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