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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06726/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi testamentari)

La controversia

Tre nipoti della testatrice hanno convenuto in giudizio i soggetti indicati nel testamento olografo per far dichiarare la nullità dell'atto, sostenendo che la disponente, al momento della redazione, fosse incapace di intendere e di volere per grave demenza senile e che fosse già stata attivata una procedura di amministrazione di sostegno poi definita positivamente. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello la decisione è stata confermata nel merito quanto alla validità del testamento, ritenendo provata la capacità della testatrice sulla base di documentazione sanitaria, CTU e altri elementi istruttori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza di appello per essere stata resa da giudice ausiliario in una causa che, a loro dire, non poteva essere trattata da tale magistrato; 2) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avversaria relativa al rimborso delle spese di mantenimento sostenute in favore della testatrice; 3) e 4) censura sulla regolazione delle spese di lite, lamentando la condanna alle spese del primo grado nonostante la compensazione e la mancata considerazione di alcune questioni; 5) violazione degli artt. 591 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato elementi istruttori ritenuti inidonei, in particolare una fattura priva di data certa, e per non avere adeguatamente considerato il tenore delle precedenti schede testamentarie e di una lettera che, secondo i ricorrenti, sarebbero indice di incapacità o di eterodirezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 e delle Sezioni Unite n. 12603/2021, l'impiego del giudice ausiliario d'appello era legittimo medio tempore e non determinava vizio di costituzione del giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché i ricorrenti si dolgevano dell'omessa pronuncia su una domanda formulata dalla controparte, senza subire un pregiudizio processuale diretto da tale omissione. Ha respinto i motivi sulle spese, affermando che la soccombenza va valutata globalmente sull'esito finale della lite e che è irrilevante il superamento del vaglio di ammissibilità dell'appello quando questo viene poi rigettato nel merito; inoltre, la domanda riconvenzionale sulle spese di mantenimento era stata proposta solo in via subordinata ed era quindi assorbita dal rigetto della domanda principale. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha comunque osservato che la Corte d'appello aveva fondato il convincimento sulla capacità di testare su un quadro probatorio articolato, comprendente documentazione antecedente e successiva al testamento, dichiarazioni del medico curante, CTU e una missiva della testatrice. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 50-bis c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la riserva di collegialità di alcune controversie, ma la censura è stata respinta.

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato insieme alle norme sul vizio di costituzione del giudice, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69

    Richiamato nel motivo sul giudice ausiliario.

  • L. 9 agosto 2013, n. 98

    Richiamata quale legge di conversione del decreto indicato nel primo motivo.

  • art. 193 Circolare CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019

    Invocato per sostenere l'incompatibilità del giudice ausiliario con la trattazione della causa; la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per dedurre nullità della sentenza e vizio di costituzione del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge sui vari motivi, inclusa la capacità di testare e la regolazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare vizi motivazionali; la Corte ha ribadito l'inammissibilità delle censure che mirano a nuova valutazione dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre una motivazione apparente o mancante sulle spese; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 591 c.c.

    Invocato per contestare la capacità di testare della de cuius; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che è violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti, non quando attribuisce maggiore forza a talune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la valutazione comparativa delle prove è attività consentita al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La procura per il giudizio di cassazione resta valida anche se conferita e sottoscritta congiuntamente a un difensore non cassazionista, purché sia stata validamente rilasciata anche a un avvocato iscritto all'albo speciale e costui abbia sottoscritto l'atto; l'eventuale difetto dell'altro difensore integra una mera irregolarità.
  • L'impiego del giudice ausiliario d'appello, nel regime transitorio delineato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite, non determina di per sé un vizio di costituzione del giudice, ove la disciplina sia ancora efficacemente applicabile medio tempore.
  • L'omessa pronuncia su una domanda proposta dalla controparte non è deducibile da chi non subisca da tale omissione un concreto pregiudizio processuale; manca, in tal caso, l'interesse a censurarla.
  • Ai fini della regolazione delle spese di lite, la soccombenza va valutata globalmente in base all'esito finale della controversia e secondo il principio di causalità, non sulla base delle singole questioni o eccezioni processuali decise favorevolmente a una parte.
  • La domanda riconvenzionale proposta in via subordinata resta assorbita quando viene rigettata la domanda principale cui era subordinata, e non può fondare una censura autonoma se manca un concreto interesse alla decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze peritali: la censura è ammissibile solo se si denuncia un vero vizio di legge o un omesso esame nei limiti consentiti dal sindacato di cassazione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri officiosi oltre i limiti di legge; non ricorre quando il giudice apprezza le prove ritualmente acquisite attribuendo loro diverso peso persuasivo.
  • La capacità di testare può essere accertata dal giudice di merito sulla base di un complesso di elementi convergenti, anche sanitari e documentali, collocati nel periodo immediatamente precedente e successivo al testamento.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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