Cassazione Civile, Ordinanza n. 06726/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi testamentari)
La controversia
Tre nipoti della testatrice hanno convenuto in giudizio i soggetti indicati nel testamento olografo per far dichiarare la nullità dell'atto, sostenendo che la disponente, al momento della redazione, fosse incapace di intendere e di volere per grave demenza senile e che fosse già stata attivata una procedura di amministrazione di sostegno poi definita positivamente. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello la decisione è stata confermata nel merito quanto alla validità del testamento, ritenendo provata la capacità della testatrice sulla base di documentazione sanitaria, CTU e altri elementi istruttori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza di appello per essere stata resa da giudice ausiliario in una causa che, a loro dire, non poteva essere trattata da tale magistrato; 2) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avversaria relativa al rimborso delle spese di mantenimento sostenute in favore della testatrice; 3) e 4) censura sulla regolazione delle spese di lite, lamentando la condanna alle spese del primo grado nonostante la compensazione e la mancata considerazione di alcune questioni; 5) violazione degli artt. 591 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato elementi istruttori ritenuti inidonei, in particolare una fattura priva di data certa, e per non avere adeguatamente considerato il tenore delle precedenti schede testamentarie e di una lettera che, secondo i ricorrenti, sarebbero indice di incapacità o di eterodirezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 e delle Sezioni Unite n. 12603/2021, l'impiego del giudice ausiliario d'appello era legittimo medio tempore e non determinava vizio di costituzione del giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché i ricorrenti si dolgevano dell'omessa pronuncia su una domanda formulata dalla controparte, senza subire un pregiudizio processuale diretto da tale omissione. Ha respinto i motivi sulle spese, affermando che la soccombenza va valutata globalmente sull'esito finale della lite e che è irrilevante il superamento del vaglio di ammissibilità dell'appello quando questo viene poi rigettato nel merito; inoltre, la domanda riconvenzionale sulle spese di mantenimento era stata proposta solo in via subordinata ed era quindi assorbita dal rigetto della domanda principale. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha comunque osservato che la Corte d'appello aveva fondato il convincimento sulla capacità di testare su un quadro probatorio articolato, comprendente documentazione antecedente e successiva al testamento, dichiarazioni del medico curante, CTU e una missiva della testatrice. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la riserva di collegialità di alcune controversie, ma la censura è stata respinta.
Invocato insieme alle norme sul vizio di costituzione del giudice, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Richiamato nel motivo sul giudice ausiliario.
Richiamata quale legge di conversione del decreto indicato nel primo motivo.
art. 193 Circolare CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019
Invocato per sostenere l'incompatibilità del giudice ausiliario con la trattazione della causa; la censura è stata respinta.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per dedurre nullità della sentenza e vizio di costituzione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge sui vari motivi, inclusa la capacità di testare e la regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare vizi motivazionali; la Corte ha ribadito l'inammissibilità delle censure che mirano a nuova valutazione dei fatti.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Richiamato nel secondo motivo in tema di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre una motivazione apparente o mancante sulle spese; la Corte ha escluso il vizio.
Invocato per contestare la capacità di testare della de cuius; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito.
La Corte ha ribadito che è violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti, non quando attribuisce maggiore forza a talune prove rispetto ad altre.
Richiamato per chiarire che la valutazione comparativa delle prove è attività consentita al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La procura per il giudizio di cassazione resta valida anche se conferita e sottoscritta congiuntamente a un difensore non cassazionista, purché sia stata validamente rilasciata anche a un avvocato iscritto all'albo speciale e costui abbia sottoscritto l'atto; l'eventuale difetto dell'altro difensore integra una mera irregolarità.
- L'impiego del giudice ausiliario d'appello, nel regime transitorio delineato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite, non determina di per sé un vizio di costituzione del giudice, ove la disciplina sia ancora efficacemente applicabile medio tempore.
- L'omessa pronuncia su una domanda proposta dalla controparte non è deducibile da chi non subisca da tale omissione un concreto pregiudizio processuale; manca, in tal caso, l'interesse a censurarla.
- Ai fini della regolazione delle spese di lite, la soccombenza va valutata globalmente in base all'esito finale della controversia e secondo il principio di causalità, non sulla base delle singole questioni o eccezioni processuali decise favorevolmente a una parte.
- La domanda riconvenzionale proposta in via subordinata resta assorbita quando viene rigettata la domanda principale cui era subordinata, e non può fondare una censura autonoma se manca un concreto interesse alla decisione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze peritali: la censura è ammissibile solo se si denuncia un vero vizio di legge o un omesso esame nei limiti consentiti dal sindacato di cassazione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri officiosi oltre i limiti di legge; non ricorre quando il giudice apprezza le prove ritualmente acquisite attribuendo loro diverso peso persuasivo.
- La capacità di testare può essere accertata dal giudice di merito sulla base di un complesso di elementi convergenti, anche sanitari e documentali, collocati nel periodo immediatamente precedente e successivo al testamento.
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