Cassazione Penale, Sentenza n. 29940/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando in diversa misura: errata valutazione e travisamento della prova ricavata dalle intercettazioni (art. 192 c.p.p.), insufficiente disamina delle censure difensive e contraddittorietà della motivazione (artt. 125, 546 c.p.p.), mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), insufficiente riconoscimento di attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.), vizi nella ricostruzione dei reati in tema di stupefacenti e armi (D.P.R. 309/90, L. 895/1967) e, per Nasca, anche tardività nella presentazione del ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Bernabò e Trimboli i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché generici o miranti a una rivalutazione di merito (vietata in sede di legittimità) e perché non dimostravano un travisamento decisivo della prova; la Corte ha confermato la valutazione delle intercettazioni e la ricostruzione fattuale adottata dalla Corte d'appello. Per Nasca il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività (termine oltre i termini processuali). La sentenza impugnata è quindi confermata nei suoi esiti sostanziali e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ulteriori richieste (es. riconoscimento di attenuanti o diversa quantificazione della pena) sono state rigettate per mancata prova o per insussistenza dei presupposti giuridici.
Norme richiamate
Richiamato dal Procuratore generale per sostenere l'inammissibilità dei ricorsi in applicazione delle norme procedurali richiamate; usato come riferimento procedurale nella memoria
art. 125, art. 192, art. 546, art. 606 lett. e), art. 616
Art. 192 c.p.p.: regole di valutazione delle intercettazioni come fonti di prova; art. 125 e 546 c.p.p.: vizi di motivazione e motivazione della sentenza; art. 606 lett. e) (modificato dalla L.46/2006): limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto/prove; art. 616 c.p.p.: condanna alle spese per ricorsi inammissibili
art. 114, art. 62-bis, art. 133
Art. 114 c.p.: definizione e criteri per l'attenuante della minima partecipazione (esige ruolo marginale e non solo minore efficacia causale); art. 62-bis e art. 133 c.p.: regole sull'applicazione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 4 e comma 5
Art. 73 comma 4: fattispecie aggravata per traffico di stupefacenti; comma 5: disciplina della 'lieve entità' (fatto di lieve entità) richiede valutazione di indicatori quali qualità/quantità e mezzi/modalità/circostanze
Norme richiamate per reati relativi a armi: la Corte d'appello ha ritenuto provate trattative e detenzione/possesso, anche sulla base delle intercettazioni
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche quando l'imputato non partecipi, possono costituire prova diretta se risultano gravi, precise e concordanti e se la loro interpretazione è chiara e coerente; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo per travisamento manifestamente decisivo.
- In sede di legittimità il sindacato è limitato: non è ammessa una rivalutazione dei fatti o delle prove se non quando emerga manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova decisivo per la decisione.
- La circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede un contributo realmente marginale rispetto all'azione complessiva; la sola minore efficacia non è sufficiente.
- Le attenuanti generiche devono essere fondate su elementi positivi concreti: se non vengono allegati elementi favorevoli specifici, il diniego può essere motivato con la mancanza di tali elementi.
- La qualificazione del reato di 'lieve entità' (art. 73 DPR 309/90 comma 5) si basa su pluralità di indicatori (mezzi, modalità, circostanze, qualità/quantità); l'assenza di uno di questi indicatori impeditivi può far cadere la qualificazione.
- Motivi di ricorso vaghi, generici o finalizzati soltanto a ottenere una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili; il rispetto dei termini processuali è rigoroso: tardività comporta inammissibilità.
- Nel contestare l'uso delle intercettazioni è necessario indicare con precisione il presunto travisamento e dimostrare la rilevanza decisiva dell'errore; mere affermazioni alternative non sono sufficienti in Cassazione.
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