Cassazione Penale, Sentenza n. 29946/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la parte della sentenza del G.u.p. che ha fissato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in tre anni e undici mesi. Si deduce vizio di motivazione e violazione di legge per carente applicazione dei criteri di cui all'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione), per la sproporzione rispetto alla pena detentiva inflitta (un anno, sospeso) e per la mancata e insufficiente motivazione sulla riduzione applicata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Marchese contesta inoltre l'errata valorizzazione della sola gravità dell'evento e la contraddittorietà interna della sentenza; Chirco denuncia l'eccessiva severità della durata della sospensione e la mancanza di specifico confronto con i parametri dell'art. 218.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati riguardo alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Ha dichiarato inammissibile la memoria delle parti civili su questo profilo, ha affermato il principio per cui la durata della sospensione deve essere determinata secondo l'art. 218 cod. strada (autonomamente rispetto alla determinazione della pena penale) e ha censurato la motivazione del Tribunale per incongruenze e lacune: da un lato il Tribunale aveva escluso che la condotta fosse contraddistinta da gravità elevata, dall'altro aveva attribuito rilievo alla gravità della violazione; inoltre il Tribunale non ha spiegato adeguatamente la misura della riduzione prevista per il rito (art. 222, comma 2-bis). Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Marsala per nuovo giudizio sul solo punto, con l'istruzione di motivare compiutamente e senza le lacune e le contraddizioni rilevate.
Norme richiamate
il periodo di durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida "è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al periodo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare"
La Corte afferma che la durata della sospensione va determinata secondo questi tre parametri e che il giudice deve motivare concretamente la valutazione di ciascun profilo; i criteri sono autonomi rispetto a quelli della comminazione della pena penale
riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e al relativo regime nel caso di patteggiamento
La Corte ricorda l'obbligo di tenere conto della riduzione prevista per il rito e di motivare la misura della riduzione applicata
art. 222, comma 2-bis codice della strada
disposizione che prevede la diminuzione della sanzione fino a un terzo nel caso di patteggiamento
La Corte rileva che il giudice deve esplicitare in motivazione le ragioni della riduzione operata ai sensi di questa norma; una riduzione minima rispetto al massimale richiede specifica giustificazione
riferimento al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, settimo comma
Il riconoscimento dell'attenuante sul piano penale è un dato che il giudice può valorizzare ma non sostituisce l'analisi autonoma richiesta dall'art. 218 per la sanzione amministrativa accessoria
riferimento ai motivi di impugnazione in Cassazione (lett. b ed e)
I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di questa norma, e la Corte ha valutato tali censure fondate per il profilo della motivazione della durata della sospensione
riferimento ai criteri di determinazione della pena (non applicabili alla sanzione amministrativa accessoria)
La Corte precisa che i criteri dell'art. 133 c.p.p. per la determinazione della pena penale non sono utilizzabili per fissare la durata della sanzione amministrativa accessoria, che obbedisce ai parametri dell'art. 218 cod. strada
Massime di principio
- La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente va determinata esclusivamente con riferimento ai criteri dell'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione) e non secondo i criteri dell'art. 133 c.p.p.; la motivazione deve esplicitare l'applicazione concreta di ciascun criterio
- Se la sospensione è fissata in una misura prossima al massimo edittale, il giudice ha un onere motivazionale intensificato: deve spiegare perché, rispetto al massimo, si è ritenuta necessaria quella durata
- Nel caso di patteggiamento, la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada deve essere applicata e adeguatamente motivata; una riduzione minima rispetto al massimo richiede specifiche ragioni esplicitate nella sentenza
- La motivazione sul piano amministrativo è autonoma rispetto alla motivazione penale: la concessione di benefici penali o il riconoscimento di attenuanti non esonerano il giudice dall'analisi fattuale e motivazionale richiesta dall'art. 218
- Le parti civili non hanno interesse giuridicamente apprezzabile a impugnare esclusivamente la durata di una sanzione amministrativa accessoria; su tale profilo le loro memorie possono risultare inammissibili
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