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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29943/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), deducendo: (1) errata qualificazione come "atto fraudolento" della cessione del 29% della propria quota nella SIRAT 57, in violazione del principio delle Sezioni Unite n. 12213/2018 che richiede una componente di artificio/inganno; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), perché il valore delle quote sarebbe piccolo (capitale sociale 5.000 euro) e non il valore del cespite conferito; (3) errata quantificazione del profitto del reato (C 41.963,29), sostenendo che il profitto avrebbe dovuto essere il 29% del capitale sociale (29% di 5.000 euro) e non il 29% del valore dell'immobile conferito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata. È stata ritenuta corretta la qualificazione della cessione come atto fraudolento idoneo, ex ante, a rendere inefficace la procedura di riscossione, dovendosi valutare la presenza di elementi di artificio/inganno (es.: mantenimento della gestione/amministrazione, trasferimento quasi totale della quota dopo la ricezione degli avvisi di pagamento, compiacenza dell'acquirente). È stata altresì confermata la determinazione del profitto del reato nel 29% del valore dell'immobile conferito (pari a Euro 41.963,29) e la conseguente esclusione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità, valutata nella sua dimensione complessiva (condotta, danno e colpevolezza). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Sanziona chi, per sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione; la norma include atti formalmente leciti ma con componente di artifizio/inganno e configura reato di pericolo concreto valutato ex ante

  • art. 29, comma 4, d.l. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010)

    Riferimento alla disciplina che ha modificato l'art. 11 d.lgs. n. 74, richiamata per individuare l'assetto normativo applicabile

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 12213/2018 (giurisprudenza)

    Stabilisce che per qualificare un "atto fraudolento" non basta la mera idoneità a ostacolare la riscossione: occorre una componente di artificio o inganno (atto che rappresenta una realtà non corrispondente al vero o stratagemma artificioso)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla speciale causa di non punibilità per particolare tenuità; la corte ha ritenuto che, alla luce dell'entità del profitto e della valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza, la causa non fosse applicabile

  • art. 2289, comma 2, cod. civ.

    Richiamato per affermare che il valore della quota sociale non si determina sul valore nominale del capitale ma sui conferimenti; da ciò la determinazione del profitto in base al valore reale dell'immobile conferito

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) usate dalla difesa; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Per i reati previsti dall'art. 11 d.lgs. 74/2000 la valutazione della fraudolenza è ex ante: conta l'idoneità dell'atto, la presenza di artificio/inganno e non la sola formalità della trasferimento
  • Indicatori frequenti di fraudolenza: mantenimento del controllo (es. carica di amministratore) dopo la cessione, trasferimento a soggetti prossimi/compiacenti, tempistica (cessione dopo notifiche fiscali), prezzo non congruo rispetto al valore reale
  • In società di persone (anche semplici) il valore delle quote si determina sulla base dei conferimenti e del valore reale dei cespiti: per la confisca si considera il valore reale del bene che fungeva da garanzia, non il valore nominale del capitale
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva di condotta, danno e colpevolezza; l'entità del profitto determinato sul valore reale può escludere la tenuità
  • La confisca per equivalente può essere commisurata al valore della riduzione patrimoniale simulata (profitto), calcolato sul bene effettivamente idoneo a garantire il credito erariale
  • In fase difensiva è utile dimostrare la mancanza di elementi di artificio: congruità del corrispettivo, assenza di mantenimento del controllo, intervenuti pagamenti, e l'inesistenza di compiacenza dell'acquirente
  • La giurisprudenza consolidata ammette che atti formalmente leciti possano integrare il reato quando siano caratterizzati da stratagemmi volti a sottrarre le garanzie patrimoniali; pertanto, la mera traslazione di quote non esclude di per sé la responsabilità se esistono indici di artificio

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