Cassazione Penale, Sentenza n. 29941/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, riformando l'assoluzione del Tribunale, li ha dichiarati colpevoli di ricerche archeologiche senza concessione (artt. 110 c.p. e 175 d.lgs. n. 42/2004). Deducevano: 1) violazione del principio della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, perché l'identificazione si fonderebbe solo su una testimonianza e su elementi incerti; 2) vizio di motivazione per non avere considerato circostanze a favore (assenza di metal detector o reperti, scarsa nitidezza delle immagini, possibilità plausibile di essere andati a pescare, presenza di un torrente vicino, foratura delle gomme compatibile con la loro versione); 3) violazione e vizio di motivazione nella determinazione della pena, perché è stata irrogata la massima pena detentiva senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi quanto alla responsabilità: ha ritenuto legittima la rinnovata valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, la quale ha coordinato gli indizi (presenza ripresa dalle telecamere in notti precedenti, corrispondenza degli indumenti, identità della vettura ripresa nelle immagini, picconi e pala nel bagagliaio) e ha spiegato perché le critiche del Tribunale non precludessero l'identificazione. Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla quantificazione della pena: la Corte d'appello ha inflitto un anno di arresto (misura massima prevista per il reato) e 310 euro di ammenda affermando di partire dal minimo edittale senza motivare coerentemente la scelta. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio solo sulla pena; per il resto i ricorsi sono stati respinti e l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
rilevanza della partecipazione in concorso al reato: la Corte ha ritenuto provata la concorso di persone nella esecuzione delle ricerche archeologiche
art. 175 d.lgs. n. 42/2004
norma sanzionatoria per le ricerche archeologiche senza concessione; applicata per affermare la responsabilità penale e come parametro per la determinazione della pena
art. 174 d.lgs. n. 42/2004
richiamata nel corso delle argomentazioni sul tipo di attività illecita (ricerche archeologiche), distinguendo che il reato può consistere nella mera attività di scavo anche senza rinvenimento di reperti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
regole sulle censure di violazione di legge e vizio di motivazione in sede di cassazione; i motivi sono stati valutati alla luce di queste fattispecie
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
criterio dell'assoluzione per insufficienza di prova previsto per il primo grado; la Corte d'appello ha ritenuto però superati gli elementi considerati insufficienti dal Tribunale
art. 175, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
specifica del regime sanzionatorio (arresto fino a un anno e ammenda da euro 310 a euro 3.099); utilizzata per censurare la mancata congrua motivazione nella scelta della misura della pena
Massime di principio
- La Corte d'appello può riformare una sentenza assolutoria se coordina e valorizza nuovi o diversi indizi in modo logico e coerente: la rivalutazione degli elementi di fatto in appello è consentita quando la motivazione spiega il passaggio dalle valutazioni del primo giudice
- L'assenza del rinvenimento di reperti o di un metal detector non esclude automaticamente la responsabilità quando il reato contestato riguarda l'attività di ricerca/scavo in sé e sussistono altri indizi concordanti (video, abbigliamento, veicolo, attrezzi da scavo)
- Le immagini video non devono necessariamente offrire identità fotogrammetrica perfetta: possono essere valorizzate congiuntamente ad altri elementi (corrispondenza degli indumenti, ricorrenza del veicolo, strumenti trovati) per formare un quadro indiziario convincente
- La fornitura di spiegazioni 'plausibili' dagli imputati (es. essere andati a pescare) va valutata nel contesto complessivo; la circostanza della distanza, del luogo, dell'assenza di attrezzi da pesca e la presenza di strumenti da scavo possono renderla inverosimile
- In materia di determinazione della pena il giudice deve motivare specificamente la scelta della misura: non è ammesso fissare la pena nella misura massima o diversa da criteri logici senza una motivazione congrua, pena l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio sulla sanzione
- Una volta che la Cassazione dichiara l'affermazione di responsabilità irrevocabile, le impugnazioni possono essere limitate alla sola fase di determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuove determinazioni motivate
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