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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29942/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata in appello per il reato di concorso nella detenzione e cessione di eroina (3,5 kg) articolando tre motivi principali: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale per eccessiva valorizzazione delle intercettazioni e mancanza di riscontri oggettivi (tra cui assenza di perquisizioni a carico della ricorrente) e presunta contraddittorietà rispetto all'assoluzione dei presunti fornitori; 2) violazione e vizio di motivazione rispetto all'omessa riqualificazione del fatto quale ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, DPR 309/1990, contestazione dell'applicazione della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, per mancata indicazione dei criteri seguiti ai sensi degli artt.546 e 125 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all'affermazione di responsabilità e alla riqualificazione ex art.73 comma 5, confermando l'impianto probatorio che ha ritenuto idoneo a sostenere la condanna per concorso nella detenzione/cessione di 3,5 kg di eroina. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevando carenze motivazionali nella decisione di appello circa l'applicazione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la fissazione della pena. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte relativa alla determinazione della pena e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame su quei profili (valutare sussistenza della recidiva, delle attenuanti generiche e determinare la misura della pena con motivazione adeguata). Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e la responsabilità penale della ricorrente resta irrevocabile.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la condanna è stata motivata sul presupposto del concorso tra la ricorrente e altra persona nella detenzione/cessione di stupefacente

  • D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1 e comma 5

    Comma 1: fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti contestata. Comma 5 (ipotesi di lieve entità): la Corte ha ritenuto non applicabile la riqualificazione per la lieve entità a causa dell'elevato quantitativo di droga e del ruolo attivo della ricorrente

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto prive di specificità le censure sulla responsabilità (lett. e) e alcune contestazioni procedurali), ammettendo però la censura relativa alla motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (lett. b/e per la carenza motivazionale)

  • Codice di procedura penale

    artt. 546, comma 6 e 125, comma 3

    Norme sulla motivazione della decisione in ordine alla pena e sui criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio: la Cassazione ha rilevato la mancanza di adeguata motivazione in sentenza d'appello e perciò ha disposto il rinvio

Massime di principio

  • In presenza di un elevato quantitativo di stupefacente e di un quadro indiziario articolato (intercettazioni, spostamenti rilevati da GPS, contatti telefonici coordinati, comportamento post-sequestro) la conferma della responsabilità è possibile anche se terzi risultano assolti: la prova a carico può essere autonoma e più solida rispetto a quella contro i fornitori
  • La riqualificazione ex art.73 comma 5 (lieve entità) non deve essere valutata soltanto sulla base della quantità, ma la quantità rimane elemento decisivo: quantità elevate e capacità di ricavare molte dosi rendono difficoltosa l'applicazione della lieve entità
  • L'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiedono specifica e motivata valutazione in sentenza; la loro omissione o carenza motivazionale può determinare l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio per un nuovo giudizio sulle sole questioni sanzionatorie
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e adeguatamente fondate: contestazioni generiche sulla valutazione degli indizi o sulla logicità della motivazione rischiano di essere dichiarate inammissibili
  • Quando si impugna la determinazione della pena occorre evidenziare quali criteri siano stati omessi o applicati erroneamente (es. valutazione della personalità, delle attenuanti, della recidiva), perché la Corte di legittimità interviene principalmente su carenze motivazionali non surrogabili

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