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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29938/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della recidiva specifica e la riforma della pena decisa dalla Corte d'appello in sede di rinvio. In particolare: (1) si contestava l'uso, da parte della Corte territoriale, di un fatto del 4/10/2012 (presunta organizzazione di fornitura di 21 kg di marijuana) per giustificare la recidiva senza che tale fatto fosse stato effettivamente contestato; si censurava inoltre l'impiego di altri elementi (assenza di attività lecita, stato di latitanza, riferimenti a precedenti condanne) per fondare la recidiva; (2) si denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius perché, nel giudizio di rinvio, la Corte aumentò la pena rispetto alla sentenza annullata, applicando l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990 e aggiungendo 6 mesi di reclusione e €2.000 di multa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato in parte il ricorso e lo ha accolto in parte. Sul primo profilo (recidiva specifica) il motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che la recidiva può essere riconosciuta anche sulla base di condanne pregresse remote, purché la decisione sia motivata con elementi concreti che attestino persistenza di pericolosità sociale (nel caso, condanna definitiva del 13/11/1999, assenza di attività lecita, intercettazioni e lo stato di latitanza). Sul secondo profilo la Corte ha dato ragione al ricorrente: ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius perché il giudice del rinvio ha aggravato la pena aggiungendo l'aggravante ex art.73, comma 6, DPR 309/1990, che non risultava applicata nella sentenza annullata. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'aumento di 6 mesi di reclusione e €2.000 di multa per l'aggravante ex art.73, comma 6, DPR 309/1990, eliminando quell'aumento e rideterminando la pena complessiva in 6 anni di reclusione ed €30.000 di multa; il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorrente richiamava l'art. 627(3) in relazione alla mancata verifica di un fatto precedente; la Corte ha chiarito però che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio una nuova valutazione sulla ricorrenza della recidiva specifica e non una verifica del fatto del 4/10/2012 non contestato.

  • art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990

    Si tratta dell'aggravante prevista per determinate modalità nella disciplina degli stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la sua applicazione da parte del giudice del rinvio abbia prodotto un aggravio di pena non coerente con la previgente statuizione annullata, configurando una reformatio in peius che la Cassazione ha eliminato.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    La sentenza annullata aveva applicato l'art.63(4) cod. pen. (principio usato per non incrementare la pena rispetto a talune circostanze): la Corte di cassazione ha richiamato tale riferimento per rilevare che nella sentenza annullata non era stato previsto l'aumento per l'aggravante ex art.73(6) DPR 309/1990, ragion per cui il nuovo aumento costituisce reformatio in peius.

  • principio della reformatio in peius (giurisprudenziale e di diritto processuale)

    Principio per cui, nel giudizio di rinvio deciso a seguito di annullamento favorevole al ricorrente, il giudice non può irrogare una pena più grave rispetto a quella risultante dalla sentenza annullata, salvo eccezioni previste dalla legge; la sua violazione ha determinato l'annullamento senza rinvio della parte di pena aggravata.

Massime di principio

  • La recidiva specifica può essere riconosciuta anche se il precedente risale a molto tempo prima, purché la motivazione indichi elementi concreti che attestino la persistenza della pericolosità sociale e della maggiore colpevolezza (es. condanne precedenti, assenza di attività lecita, intercettazioni, stato di latitanza).
  • Non è ammissibile basare il riconoscimento della recidiva su fatti mai contestati come se fossero accertati; il giudice del rinvio deve valutare la ricorrenza della recidiva sulla base di elementi probatori e pronunce definitive, non su meri riferimenti a episodi non processualmente accertati.
  • Il principio della reformatio in peius impedisce al giudice che decide nel merito dopo un annullamento favorevole al ricorrente di aggravare la posizione sanzionatoria rispetto alla sentenza annullata: ogni aumento di pena introdotto in tali condizioni è anatema e può essere annullato senza rinvio.
  • Quando si valuta la posizione di un imputato per recidiva, è necessario considerare l'insieme dei parametri individualizzanti (personali, comportamentali e probatori) e motivare in modo esplicito il collegamento tra precedenti e attuale pericolosità sociale.
  • In casi di annullamento parziale di una sentenza, il giudice del rinvio deve tener conto della misura della pena risultante dalla sentenza annullata e non può disporre modifiche 'in peius' rispetto a quella situazione.

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