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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39736/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Diadema era imputato del reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies C.d.S. per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 2,18 g/l e aggravante notturna (fatto del 25/01/2022). La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Lodi dichiarando il reo non punibile per particolare tenuità del fatto e disponendo la revoca delle sanzioni amministrative accessorie con comunicazione al Prefetto. Con il ricorso per cassazione il Diadema ha censurato: 1) l'utilizzabilità e la motivazione rispetto alla testimonianza de relato dell'agente che riferiva la segnalazione di un autotrasportatore; 2) la valutazione di credibilità dell'agente di polizia giudiziaria Annunziata (presunta circolarità argomentativa e violazione art. 192 c.p.p.); 3) l'integrazione dell'elemento materiale della fattispecie di guida, sostenendo che l'imputato era stato trovato in un'auto ferma e non visto mentre guidava; 4) l'accertamento del tasso alcolemico anche sulla base di indici sintomatici senza adeguata motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; il difensore ha aggiunto un motivo relativo alla prova di resistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto di avere interesse a decidere sul ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo come mera reiterazione di doglianze già valutate dalla Corte d'appello; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la valutazione della credibilità del teste appartiene al giudice di merito e non è manifestamente illogica, rilevando inoltre il riscontro tra sintomi e risultato dell'etilometro (2,18 g/l) su apparecchio omologato e revisionato. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha constatato contraddittorietà e illogicità nella motivazione dell'appello sulla qualificazione della condotta come 'guida' quando non risultava provato che il veicolo fosse stato precedentemente in movimento o che la posizione del mezzo fosse compatibile con una fase della circolazione; la sola accensione del motore e la collocazione dell'auto con due ruote sul marciapiede non giustificavano logicamente la conclusione raggiunta. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. La disamina del quarto motivo è divenuta superflua.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    comma 2 lett. c) e comma 2-sexies

    La nozione di 'guida' può ricomprendere anche situazioni in cui il soggetto è trovato in stato di ebbrezza a bordo di veicolo fermo se la condotta è riconducibile alla circolazione (es. fermata come fase della circolazione o precedente movimentazione del mezzo). Tuttavia, la mera accensione del motore e la posizione dell'auto non sempre sono sufficienti a configurare la guida: occorre un adeguato nesso probatorio con la circolazione

  • art. 131-bis Codice Penale

    norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità

    La dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis ha efficacia di giudicato su fatto, illiceità e responsabilità e può essere impugnata in cassazione; la sua iscrizione nel casellario giudiziale e la possibile irrogazione di sanzioni amministrative da parte del Prefetto sono rilevanti per l'interesse ad agire

  • art. 192 Codice di Procedura Penale

    La valutazione della attendibilità del teste rientra nel libero convincimento del giudice di merito; la cassazione interviene solo se la valutazione è manifestamente illogica o contraddittoria

  • artt. 220 comma 2 e 223 comma 3 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Previsioni del Codice della Strada relative alle comunicazioni al Prefetto e alle sanzioni amministrative accessorie; la revoca di sanzioni amministrative accessorie può essere disposta insieme alla dichiarazione di non punibilità

  • art. 651-bis Codice di Procedura Penale

    La dichiarazione di non punibilità produce effetti di giudicato in relazione all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione della responsabilità dell'imputato

  • art. 379 Regolamento di esecuzione Codice della Strada

    Regole tecniche sull'omologazione e revisione degli strumenti (etilometro); il riscontro tra sintomi e valore strumentale su apparecchio conforme rafforza l'attendibilità della misurazione

  • D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313

    Previsione relativa all'iscrizione nel casellario giudiziale che rende rilevante l'interesse a impugnare pronunce di non punibilità

Massime di principio

  • La qualifica della condotta come 'guida' in materia di guida in stato di ebbrezza non è automatica quando l'imputato è trovato in un veicolo fermo: è necessario un nesso probatorio che collega la situazione concreta alla circolazione (precedente movimento, fermata temporanea nella carreggiata, imminente ripresa della marcia).
  • La sola accensione del motore e la presenza del conducente nel veicolo non sono sempre sufficienti a provare la condotta di guida se mancano elementi che attestino la relazione con la circolazione; la valutazione richiede motivazione logica e congruente.
  • La credibilità delle testimonianze e la valutazione degli indizi sintomatici restano di competenza del giudice di merito; la cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale.
  • I risultati strumentali dell'etilometro, se ottenuti con apparecchio omologato e revisionato, costituiscono riscontro probatorio rilevante e possono integrare la valutazione dei sintomi di ebbrezza.
  • La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità produce effetti importanti (giudicato, iscrizione nel casellario, possibili effetti amministrativi) e può pertanto essere impugnata; la motivazione sulla tenuità deve essere solida e non contraddittoria.

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