Cassazione Penale, Sentenza n. 39736/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Diadema era imputato del reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies C.d.S. per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 2,18 g/l e aggravante notturna (fatto del 25/01/2022). La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Lodi dichiarando il reo non punibile per particolare tenuità del fatto e disponendo la revoca delle sanzioni amministrative accessorie con comunicazione al Prefetto. Con il ricorso per cassazione il Diadema ha censurato: 1) l'utilizzabilità e la motivazione rispetto alla testimonianza de relato dell'agente che riferiva la segnalazione di un autotrasportatore; 2) la valutazione di credibilità dell'agente di polizia giudiziaria Annunziata (presunta circolarità argomentativa e violazione art. 192 c.p.p.); 3) l'integrazione dell'elemento materiale della fattispecie di guida, sostenendo che l'imputato era stato trovato in un'auto ferma e non visto mentre guidava; 4) l'accertamento del tasso alcolemico anche sulla base di indici sintomatici senza adeguata motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; il difensore ha aggiunto un motivo relativo alla prova di resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto di avere interesse a decidere sul ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo come mera reiterazione di doglianze già valutate dalla Corte d'appello; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la valutazione della credibilità del teste appartiene al giudice di merito e non è manifestamente illogica, rilevando inoltre il riscontro tra sintomi e risultato dell'etilometro (2,18 g/l) su apparecchio omologato e revisionato. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha constatato contraddittorietà e illogicità nella motivazione dell'appello sulla qualificazione della condotta come 'guida' quando non risultava provato che il veicolo fosse stato precedentemente in movimento o che la posizione del mezzo fosse compatibile con una fase della circolazione; la sola accensione del motore e la collocazione dell'auto con due ruote sul marciapiede non giustificavano logicamente la conclusione raggiunta. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. La disamina del quarto motivo è divenuta superflua.
Norme richiamate
comma 2 lett. c) e comma 2-sexies
La nozione di 'guida' può ricomprendere anche situazioni in cui il soggetto è trovato in stato di ebbrezza a bordo di veicolo fermo se la condotta è riconducibile alla circolazione (es. fermata come fase della circolazione o precedente movimentazione del mezzo). Tuttavia, la mera accensione del motore e la posizione dell'auto non sempre sono sufficienti a configurare la guida: occorre un adeguato nesso probatorio con la circolazione
norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità
La dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis ha efficacia di giudicato su fatto, illiceità e responsabilità e può essere impugnata in cassazione; la sua iscrizione nel casellario giudiziale e la possibile irrogazione di sanzioni amministrative da parte del Prefetto sono rilevanti per l'interesse ad agire
art. 192 Codice di Procedura Penale
La valutazione della attendibilità del teste rientra nel libero convincimento del giudice di merito; la cassazione interviene solo se la valutazione è manifestamente illogica o contraddittoria
artt. 220 comma 2 e 223 comma 3 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Previsioni del Codice della Strada relative alle comunicazioni al Prefetto e alle sanzioni amministrative accessorie; la revoca di sanzioni amministrative accessorie può essere disposta insieme alla dichiarazione di non punibilità
art. 651-bis Codice di Procedura Penale
La dichiarazione di non punibilità produce effetti di giudicato in relazione all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione della responsabilità dell'imputato
art. 379 Regolamento di esecuzione Codice della Strada
Regole tecniche sull'omologazione e revisione degli strumenti (etilometro); il riscontro tra sintomi e valore strumentale su apparecchio conforme rafforza l'attendibilità della misurazione
D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313
Previsione relativa all'iscrizione nel casellario giudiziale che rende rilevante l'interesse a impugnare pronunce di non punibilità
Massime di principio
- La qualifica della condotta come 'guida' in materia di guida in stato di ebbrezza non è automatica quando l'imputato è trovato in un veicolo fermo: è necessario un nesso probatorio che collega la situazione concreta alla circolazione (precedente movimento, fermata temporanea nella carreggiata, imminente ripresa della marcia).
- La sola accensione del motore e la presenza del conducente nel veicolo non sono sempre sufficienti a provare la condotta di guida se mancano elementi che attestino la relazione con la circolazione; la valutazione richiede motivazione logica e congruente.
- La credibilità delle testimonianze e la valutazione degli indizi sintomatici restano di competenza del giudice di merito; la cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale.
- I risultati strumentali dell'etilometro, se ottenuti con apparecchio omologato e revisionato, costituiscono riscontro probatorio rilevante e possono integrare la valutazione dei sintomi di ebbrezza.
- La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità produce effetti importanti (giudicato, iscrizione nel casellario, possibili effetti amministrativi) e può pertanto essere impugnata; la motivazione sulla tenuità deve essere solida e non contraddittoria.
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