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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39556/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna a 6 mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 28/01/2019 n.4 conv. con L.26/2019, per avere omesso di comunicare all'INPS il sopravvenuto stato di detenzione (intervenuto il 23/06/2020) di un familiare convivente beneficiario del reddito di cittadinanza, contestando in particolare: (i) l'assenza dell'elemento soggettivo del reato perché la dichiarazione dello stato detentivo sarebbe stata resa dal convivente al momento della convalida dell'arresto; (ii) la non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) per l'entità modesta della somma percepita, lo stato di incensuratezza, la non abitualità della condotta, l'esistenza di lavoro e la possibilità di riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la giurisprudenza consolidata attribuisca l'obbligo di comunicare variazioni incidenti sul reddito di cittadinanza al richiedente e che la dichiarazione resa dal familiare detenuto all'Autorità giudiziaria non possa sostituire la comunicazione dovuta all'INPS entro 60 giorni. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato l'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità, rilevando che l'ammontare complessivamente indebitamente percepito nel periodo non era tale da integrare la minima offensività e che mancavano riparazioni. Il ricorso è dunque respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26

    Sanziona l'omessa comunicazione di variazioni che comportano riduzione o revoca del reddito di cittadinanza dopo il riconoscimento del beneficio; la Corte afferma che rientra in questo comma l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un componente del nucleo familiare

  • art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019

    "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti"

    Stabilisce che i componenti in stato di detenzione non vengono computati nella scala di equivalenza e dunque la loro sopravvenuta detenzione comporta una riduzione obbligatoria del beneficio; ciò rende rilevante ai fini penali l'omessa comunicazione

  • art. 2 D.L. n. 4/2019

    Collegato alla composizione del nucleo familiare e alla determinazione dell'importo del beneficio; impone la persistenza dei requisiti anche in termini di quantum per tutta la durata dell'erogazione e l'obbligo di comunicare variazioni

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non potesse applicarsi perché l'offesa non era di minima entità considerata nell'insieme delle somme indebitamente percepite e mancavano comportamenti riparativi

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte distingue tra i fattori rilevanti per la particolare tenuità (art. 133, comma 1) e le circostanze personali del colpevole (comma 2): ai fini dell'art.131-bis rilevano primariamente gli elementi di cui al comma 1, non le circostanze personali richiamate dalla ricorrente

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; la ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti

  • art. 42 e 43 cod. proc. pen.

    Citati nella prospettazione di vizio di legge/procedurale dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la pretesa violazione normativa invocata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato in euro 3.000,00 tale somma

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicazione delle variazioni incidenti sul reddito di cittadinanza (es. sopravvenuta detenzione di un familiare) grava sul richiedente e deve essere effettuato all'INPS entro i termini previsti (60 giorni); dichiarazioni rese da altri componenti del nucleo a organi giudiziari non sostituiscono tale comunicazione.
  • La sopravvenuta detenzione di un componente del nucleo familiare è fattore che, per la normativa sul Rdc, comporta riduzione automatica del beneficio perché quel componente non viene computato nella scala di equivalenza.
  • Per escludere la rilevanza penale (art.131-bis c.p.) è necessario che l'offesa sia di minima entità considerata globalmente (non solo la mensilità) e che siano valutabili positivamente gli elementi oggettivi previsti dall'art.133, comma 1; le circostanze personali del reo (comma 2) non sono sufficienti a caratterizzare la particolare tenuità.
  • In contestazioni per indebita percezione di prestazioni sociali, la prova dell'elemento soggettivo (dolo) può essere collegata all'omissione dell'obbligo di comunicazione e alla previsione normativa che rende rilevanti variazioni del nucleo; la mera informazione resa da terzi non esonera il richiedente dal dovere di comunicare all'ente erogatore.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è rilevante dimostrare documentate comunicazioni all'INPS, tempestivi atti riparativi (restituzioni, richieste di ravvedimento), e la reale misura del danno/perdita economica complessiva nel periodo considerato.

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