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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39557/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna. Guerra ha proposto due motivi: (i) violazione di legge con riguardo all'art. 13 d.lgs. 74/2000 per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dal comma 3 (sospensione per consentire il pagamento in caso di rateizzazione), sostenendo che si doveva concedere il termine previsto anche nel rito abbreviato e che era stata invocata la sola ipotesi del comma 3 (non il comma 2); (ii) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p., richiamando il comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 con riferimento all'estinzione mediante rateizzazione in corso). Lizzano deduce un unico motivo, ossia l'assenza di motivazione del giudice d'appello sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo di Guerra la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'art. 13 d.lgs. 74/2000 richiede l'integrale pagamento del debito entro i termini indicati (la norma prevede un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, prorogabile una sola volta per non oltre tre mesi) e la sospensione prevista dal comma 3 è funzionale ai commi 1 e 2; la rateizzazione non equivale all'estinzione del debito ai fini penali e non vale a escludere il reato se al termine delle scadenze non è intervenuto il pagamento integrale. Nel rito abbreviato, il pagamento deve comunque avvenire prima dell'inizio della discussione. Nel caso di specie la difesa stessa aveva ammesso l'impossibilità di estinguere il debito nei termini (tre mesi o sei se prorogati), quindi la richiesta di sospensione non era finalizzata all'estinzione del debito ed è stata correttamente respinta. Il secondo motivo di Guerra (riguardo art. 131-bis) è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello; analogamente il motivo di Lizzano sulle attenuanti generiche è inammissibile per essere stato sollevato per la prima volta in Cassazione. La Corte ha confermato l'inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 74/2000

    "termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo"; possibilità di proroga di una sola volta per non oltre tre mesi; esigenza che il pagamento integrale avvenga "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento"

    La Corte interpreta l'art. 13 nel senso che la sospensione prevista dal comma 3 è funzionale ai commi 1 e 2: essa consente un termine per l'adempimento che deve comunque condurre all'integrale estinzione del debito entro il termine previsto per fruire della causa di non punibilità. La semplice rateizzazione non estingue il debito ai fini penali.

  • art. 131-bis c.p. (tenuità)

    riferimento alla lett. c) del comma 3-ter (ipotesi di estinzione mediante rateizzazione in corso)

    L'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità in presenza di estinzione mediante rateizzazione deve essere dedotta e valutata nel grado di appello; questioni introdotte direttamente in Cassazione senza essere oggetto di gravame sono inammissibili.

  • art. 51 c.p. e art. 59, comma 4, c.p.

    La Corte richiama che l'accordo di rateizzazione produce effetti nel diritto tributario ma non configura di per sé una scriminante o una causa di estinzione della responsabilità penale; l'illiceità penale resta salva salvo sopravvenuta ed effettiva estinzione del debito nei termini normativi.

  • art. 3 e art. 24 Cost.

    La Corte segnala che questioni di legittimità costituzionale sollevate in passato con riferimento all'art. 13 comma 3 sono state ritenute non ammissibili dalla Corte Costituzionale; la bilanciatura degli interessi coinvolti è rimessa al legislatore.

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000 (comma 3) ha finalità strumentale ai commi 1-2: è concessa per consentire l'integrale pagamento del debito entro il termine previsto e non trasforma automaticamente una rateizzazione in estinzione del debito ai fini penali.
  • La semplice rateizzazione concordata con l'Amministrazione finanziaria non elimina la configurabilità del reato se il debito non è effettivamente estinto nei termini prescritti dalla norma penale.
  • Nel rito abbreviato i termini sono più stringenti: per beneficiare delle cause di non punibilità collegate al pagamento, l'adempimento deve intervenire prima dell'inizio della discussione.
  • La Cassazione non può esaminare questioni che non siano state dedotte e contestate nei gradi precedenti: motivi proposti per la prima volta in Cassazione sono inammissibili.
  • Se si intende far valere la causa di non punibilità o la particolare tenuità, tali questioni devono essere tempestivamente sollevate e motivate nel grado d'appello perché possano essere esaminate in Cassazione.
  • In presenza di rateizzazioni con scadenze molto lunghe, è opportuno valutare tempestivamente (in sede istruttoria/appello) eventuali soluzioni pratiche compatibili con i termini previsti dall'art. 13 o chiedere misure alternative, posto che la discrezionalità interpretativa spetta al giudice e il bilanciamento tra durata del processo e tutela dell'Erario è ritenuto a presidio dell'interesse pubblico.

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