Cassazione Penale, Sentenza n. 39562/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva riqualificato il capo 1) nel delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, assolto il ricorrente dal capo 4) e confermato la responsabilità per le violazioni di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ai capi 2), 3), 12), 13). Il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (motivi di merito e vizio di motivazione) per non aver la Corte di appello debitamente affrontato le censure di appello (violazione del principio devolutivo), contestava la valutazione delle intercettazioni e della credibilità del teste Taher, la mancata dimostrazione della partecipazione associativa secondo i parametri giurisprudenziali, il concorso nella cessione di ingente quantità (capo 2) e profili di erronea determinazione della pena in continuazione (contestazione della scelta del reato piu grave ai fini della continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero, in gran parte, censure di merito o valutative sottratte al sindacato di legittimità e/o generiche e pertanto non ammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; ha respinto la censura sulla determinazione della pena come generica e non provata. Di conseguenza è stata confermata, nei suoi effetti, la sentenza della Corte di appello di Venezia (con la riqualificazione al capo 1 e la riduzione complessiva della pena a diciassette anni già disposta in appello). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ha ritenuto configurabile, per il capo 1), il reato associativo di cui all'art. 74, comma 2, valorizzando intercettazioni e delitti-fine ripetuti quali indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione all'associazione
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Articolo richiamato per le contestazioni relative all'importazione e alla cessione di stupefacenti; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità per i capi in cui era contestata la violazione di tale norma
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante richiamata nella discussione sulla pena in continuazione; la Corte ha analizzato la rilevanza dell'aggravamento e l'irrilevanza della sua asserita incidenza favorevole invocata dall'imputato ai fini della determinazione della pena complessiva
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. e) (e lett. b) richiamata)
Norma che delimita le censure ammissibili in cassazione: la Corte ha escluso l'ammissibilità dei motivi che formulano puramente censure di merito, valutative o generiche, richiedendo criteri di specificità e di rilevanza giuridica
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna alle spese e per la statuizione sulla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile, con riferimento all'assenza di dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 23 cod. pen.
Richiamato nel computo delle pene edittali (riferimento al regime di determinazione della pena per il reato ex art. 74 comma 2, con massimo indeterminato)
art. 64 cod. pen.
Richiamato in relazione al limite massimo di pena applicabile per il reato aggravato ex art. 73/80, utile al confronto delle masse edittali nella determinazione del reato 'più grave' in caso di continuazione
Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 (giurisprudenza)
Principio richiamato in tema di reato continuato: la violazione piu grave va individuata in astratto in base alla pena edittale e alla gravità concreta, ma l'individuazione non può portare ad una pena minima inferiore a quella di un reato satellite omogeneo
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili censure che si risolvono in valutazioni di fatto o critiche generiche alla motivazione: le doglianze devono essere specifiche e di diritto per essere esaminate
- La sussistenza di un'associazione per delinquere nel settore degli stupefacenti può essere desunta da un insieme di elementi: intercettazioni, ripetuti delitti-fine, dichiarazioni di collaboratori/testimoni e ricostruzioni investigative; critiche solo centrate su singoli elementi (es. credibilità di un teste) risultano spesso insufficienti se il quadro probatorio complessivo resta consistente
- Il ruolo organizzativo non richiede la presenza fisica continua sul territorio: contatti telefonici, coordinamento tramite terzi e trasferimenti di denaro possono comprovare partecipazione e organizzazione delle importazioni
- In tema di continuazione il giudice individua il reato 'più grave' con riferimento alla pena edittale e alla gravità concreta; l'onere di provare che una diversa qualificazione avrebbe certo determinato una pena complessivamente più favorevole grava sull'appellante/ricorrente
- Per contestare efficacemente in cassazione la motivazione di merito occorre segnalare profili di violazione di legge o illogicità manifesta, non meramente dissensi valutativi; occorre anche dimostrare il nesso logico tra i singoli rilievi e l'errore giuridico invocato
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