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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39564/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 30/10/2024 che aveva convalidato il provvedimento del Questore (21/10/2024) che vietava l'accesso agli stadi e imponeva l'obbligo di presentazione presso aree di rispetto prima e dopo le manifestazioni sportive per cinque anni. Il ricorrente ha censurato l'assenza di motivazione dell'ordinanza in relazione alla memoria difensiva depositata entro le 48 ore (ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, legge 401/89), con cui erano stati svolti rilievi su insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza (art. 13, comma 3 Cost.), errata valutazione della pericolosità, indebita applicazione della recidiva amministrativa e mancata prescrizione dell'obbligo nella misura minima prevista dalla legge; la difesa ha chiesto, in subordine, la riduzione della durata dell'obbligo di presentazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la memoria difensiva era stata depositata telematicamente il 30/10/2024 alle ore 14:31 e inserita nel fascicolo a disposizione del giudice; il GIP non ha fatto cenno né ha motivato rispetto alle doglianze contenute in tale memoria. Poiché l'omesso esame di una memoria che introduce temi nuovi e potenzialmente decisivi può incidere sulla correttezza logico-giuridica del provvedimento, l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 21/10/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Viene inoltre affermata la correttezza del deposito telematico effettuato e richiamata la giurisprudenza sul dovere motivazionale del GIP.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Citato in relazione alle conclusioni del Procuratore generale; norma processuale richiamata per il deposito/conclusioni in Cassazione

  • legge 401/1989, art. 6, comma 2-bis

    art. 6, comma 2-bis, L. 401/89

    Prevede il termine e la possibilità per la difesa di depositare memoria entro 48 ore dalla notifica del D.A.Spo.; la Corte ha ritenuto valido e rilevante il deposito effettuato nei termini

  • legge 401/1989, art. 6, comma 5

    art. 6, comma 5, L. 401/89

    Regola i presupposti per l'applicazione delle misure ai recidivi amministrativi; la decisione del GIP si era limitata a richiamarne i presupposti astratti senza confrontare la ricostruzione difensiva

  • Costituzione, art. 13, comma 3

    Richiamato dalla difesa per contestare la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza a giustificazione dell'obbligo di presentazione; la Corte considera tali questioni rilevanti e meritevoli di valutazione motivata

  • C. Cost. n. 512/2002

    Richiamata dalla giurisprudenza come principio sul dovere motivazionale delle misure limitative della libertà; la Cassazione si è richiamata a questo indirizzo per valutare la necessità di motivare il confronto con le ragioni difensive

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 44273/2004; Sez. 3 n. 3740/2020; altre)

    Sez. U. n. 44273 del 27/10-12/11/2004; Sez. 3 n. 3740 del 10/12/2020; Sez. 1 n. 26536/2020; ecc.

    Richiamati precedenti consolidati che affermano l'obbligo motivazionale del giudice rispetto alle ragioni difensive e la nullità del provvedimento quando l'omesso esame della memoria difensiva incide sul diritto di difesa

  • normativa sui depositi telematici (Portale Servizi Telematici)

    La Corte ha ritenuto corretto il deposito telematico effettuato ratione temporis; è richiamata la regola che, dal 1/1/2025, i depositi presso l'Ufficio GIP devono transitare per il Portale Servizi Telematici salvo eccezioni

Massime di principio

  • Se la difesa deposita tempestivamente una memoria contenente argomenti nuovi e potenzialmente decisivi, il GIP è tenuto a prendere specificamente in considerazione e a motivare il proprio assenso o rigetto di tali argomentazioni; il mancato esame può rendere nulla l'ordinanza
  • La correttezza della modalità di deposito telematico va valutata ratione temporis: un deposito via PEC inserito regolarmente nel fascicolo è idoneo se conforme alle regole vigenti al momento del deposito
  • Il giudice non può limitarsi a motivazioni generiche o astratte (es. richiamo alla recidiva amministrativa) senza confrontare i fatti concreti contestati e le censure difensive in ordine alla necessità, proporzionalità e durata delle misure
  • Quando l'omesso esame della memoria incide su questioni decisive, la cassazione può annullare senza rinvio e, ove appropriato, dichiarare l'inefficacia parziale del provvedimento impugnato (es. limitatamente a obblighi prescrittivi come l'obbligo di presentazione)
  • In casi simili è importante che la difesa documenti e produca prova del tempestivo deposito (report PEC, timbri di ricezione, inserimento in fascicolo) per poter dedurre efficacemente l'omesso esame in sede di legittimità

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