Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09067/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra un privato e una banca. In appello era stata confermata la validità del contratto e l’insussistenza di usura: erano stati esclusi sia il superamento della soglia usuraria per gli interessi corrispettivi e moratori, sia la rilevanza, nel relativo calcolo, della commissione per l’estinzione anticipata; era stata inoltre esclusa la nullità del mutuo, la configurabilità di usura sopravvenuta con effetti invalidanti, la gratuità del finanziamento e la rilevanza invalidante della mancata indicazione dell’ISC. In cassazione il mutuatario ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2 l. n. 108/1996 per avere la sentenza escluso dal computo dell’usura la commissione di estinzione anticipata; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2 l. n. 108/1996 e dell’art. 1 d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2000, sostenendo che gli interessi moratori non dovessero essere computati o comunque che la sentenza avesse errato nel trattarli ai fini dell’usura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non autosufficiente e comunque contrario a un orientamento consolidato secondo cui, ai fini del superamento del tasso soglia, non si sommano interessi moratori e commissione di estinzione anticipata, trattandosi quest’ultima di corrispettivo dello scioglimento anticipato del vincolo e non di remunerazione del denaro per il tempo di sua utilizzazione. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva escluso il computo degli interessi moratori, ma li aveva considerati secondo i principi di legittimità, ritenendo peraltro che il tasso di mora fosse stato pattuito in misura pari al tasso soglia, quindi non superiore ad esso. Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma equitativa in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 108/1996

    La disciplina antiusura va applicata nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; ai fini del tasso soglia non si sommano interessi moratori e commissione di estinzione anticipata.

  • art. 1 d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di computo degli interessi moratori ai fini dell’usura; la Corte non accoglie la censura perché non coglie la ratio della decisione impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di autosufficienza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con un principio consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta, può essere disposta la condanna per responsabilità aggravata e al pagamento di somme equitative.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022

    Le nuove disposizioni sull’art. 96 c.p.c. sono state ritenute immediatamente applicabili ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma non ancora fissati per la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’usura bancaria, la commissione prevista per l’estinzione anticipata del finanziamento non può essere sommata agli interessi moratori, perché non remunera la durata del godimento del denaro ma lo scioglimento anticipato del rapporto.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non attacca la concreta base argomentativa della decisione.
  • In tema di usura, il tasso di mora pattuito pari al tasso soglia non può essere considerato superiore alla soglia stessa; la doglianza che muova da un diverso presupposto fattuale è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione del ricorrente alla valutazione del proponente può integrare i presupposti per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.