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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31422/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente intestato a un'impresa individuale; il debito era garantito da fideiussione prestata da una coobbligata. Gli opponenti avevano contestato il decreto deducendo, in appello, anche l'usurarietà degli interessi. La Corte d'appello, dopo una sentenza non definitiva che aveva stabilito che la verifica del superamento del tasso soglia doveva includere la commissione di massimo scoperto, aveva poi respinto l'appello ritenendo che mancasse la prova dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, nonostante tali decreti fossero stati reperiti dal consulente tecnico. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per asserito contrasto con il decisum della sentenza non definitiva; 2) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e/o omesso esame di fatto decisivo per l'omessa motivazione sulla valenza dei decreti ministeriali ai fini dell'onere della prova; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115, comma 1, c.p.c. sostenendo che i decreti ministeriali sul tasso soglia hanno natura normativa e sono soggetti a iura novit curia; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. sul regime dell'onere della prova in materia di usura; 5) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa considerazione delle risultanze peritali che avevano accertato il superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, necessari per determinare il tasso soglia ex l. n. 108/1996, hanno natura integrativa e normativa; pertanto il giudice deve conoscerli e applicarli d'ufficio, senza che la loro documentazione debba essere fornita dalle parti. Ne consegue che, rispetto a tale dato normativo, non opera il principio di non contestazione. È stato invece escluso il dedotto giudicato interno, perché la censura era generica e contraddittoria con la stessa ricostruzione degli atti riportata dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, ma le censure basate su tale disposizione sono state in parte dichiarate inammissibili

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dai ricorrenti in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di disciplina dell'onere probatorio, ma la Corte non ha ritenuto fondati i profili inammissibili

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti e non opera rispetto a un dato di derivazione normativa come il tasso soglia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ha invece ritenuto che i decreti ministeriali siano conoscibili d'ufficio dal giudice

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato quale fondamento del principio iura novit curia, applicabile anche ai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi

  • art. 644 c.p.

    nel testo, il terzo comma è letto come disposizione che rimette alla legge la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari

  • art. 2 l. n. 108/1996

    considerata norma integrativa della disciplina antiusura, da coordinare con i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi

  • L. n. 108/1996

    il suo sistema è interpretato come quadro regolatorio unitario nel quale legge e decreti ministeriali concorrono a determinare il tasso soglia

  • Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303

    richiamata solo per la verifica dell'usura con riguardo alla commissione di massimo scoperto

  • Cass. 29 novembre 2022, n. 35102

    richiamata a sostegno dell'orientamento per cui i decreti ministeriali hanno natura normativa e sono soggetti a iura novit curia

  • Cass. 31 luglio 2024, n. 21427

    richiamata in senso conforme all'orientamento sulla natura normativa dei decreti ministeriali antiusura

  • Cass. 13 maggio 2020, n. 8883

    richiamata come precedente conforme che considera la disciplina regolamentare antiusura integrativa della legge

  • Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525

    menzionata come precedente difforme, non condiviso dalla Corte

  • Cass. 12 gennaio 2025, n. 759

    richiamata in tema di riqualificazione del motivo di ricorso nonostante l'erronea intitolazione

  • Cass. 7 novembre 2017, n. 26310

    richiamata in tema di riqualificazione del motivo di ricorso

  • Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557

    richiamata in tema di riqualificazione del motivo di ricorso

  • Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036

    richiamata in tema di riqualificazione del motivo di ricorso

Massime di principio

  • In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e richiamati dalla l. n. 108/1996, hanno funzione integrativa del precetto normativo e devono essere conosciuti e applicati dal giudice indipendentemente dalla loro allegazione o produzione documentale da parte dei litiganti.
  • Poiché il tasso soglia è un dato di derivazione normativa e non un fatto storico, rispetto ad esso non opera il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.; la contestazione delle parti non può sostituire l'applicazione d'ufficio della disciplina legale.
  • L'eventuale errore nella rubrica del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità se dal contenuto dell'argomentazione è chiaramente individuabile il vizio denunciato.
  • La deduzione di un giudicato interno richiede una puntuale e coerente indicazione del contenuto della precedente statuizione e del suo effettivo contrasto con la decisione impugnata; censure generiche o contraddittorie non sono idonee a fondare il motivo.
  • Nel sistema antiusura, legge primaria e decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi formano un quadro regolatorio unitario, sicché il limite usurario si determina attraverso la loro integrazione e non mediante il solo dato legislativo astratto.

Come è indicizzato

MaterieUsura bancariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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